Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 12/06/1975 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli enti ospedalieri ai sensi della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 possono essere autorizzati dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, a svolgere [...] |
Art. 2. 1. I pazienti e i loro assistenti riconosciuti idonei al termine dell'addestramento possono eseguire a domicilio le pratiche di autoinfusione o infusione di emoderivati, applicando le tecniche e [...] |
Art. 3. 1. Un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge disciplinerà l'organizzazione dell'attività di addestramento e quanto altro necessario per lo [...] |
§ 2.1.21 - L.R. 12 giugno 1975, n. 88. [1]
Regolamentazione delle attività di trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.
(B.U. 12 giugno 1975, n. 24, 1° suppl.).
1. Gli enti ospedalieri ai sensi della
2. Si intende per trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico la somministrazione terapeutica, all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea o in occasione di un evento traumatico, di emoderivati liofilizzati registrati specifici, effettuata senza la presenza di personale medico o infermieristico, previa autorizzazione delle divisioni o sezioni che hanno organizzato il servizio stesso.
1. I pazienti e i loro assistenti riconosciuti idonei al termine dell'addestramento possono eseguire a domicilio le pratiche di autoinfusione o infusione di emoderivati, applicando le tecniche e con le cautele apprese. Essi hanno l'obbligo anche di informare telefonicamente il personale medico addetto alla divisione o sezione di cui all'art. 1, nonchè di redigere apposita scheda dalla quale verranno desunti entro 5 giorni dal trattamento i dati da riportare nella cartella clinica.
1. Un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge disciplinerà l'organizzazione dell'attività di addestramento e quanto altro necessario per lo svolgimento del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.
[1] Abrogata dall'art. 133 della