§ 1.10.85 – L.R. 14 luglio 2006, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana».


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:14/07/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 1.10.85 – L.R. 14 luglio 2006, n. 13. [1]

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana».

(B.U. 18 luglio 2006, n. 29 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4).

     1. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e  sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 26 è così modificato:

     1) l’alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 27, comma 4, possono riguardare in particolare:»;

     2) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

     «a bis) costruzione, ristrutturazione, modifica o acquisto di immobili da adibire a comandi di polizia locale;»;

     3) dopo la lettera k) del comma 2 è inserita la seguente:

     «k bis) incremento delle attività dirette alla tutela dell’ambiente ed in particolare alla salvaguardia della fauna e del territorio;»;

     b) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

     «Art. 27. (Presentazione dei progetti).

     1. I progetti sono presentati:

     a) dalle province che abbiano adottato il regolamento del corpo di polizia locale;

     b) dalle comunità montane o da singoli comuni, con una popolazione di almeno diecimila abitanti o almeno sette addetti al servizio di polizia locale, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale;

     c) dai comuni nei quali si siano verificate, nell’ultimo anno, emergenze di criminalità ;

     d) dai comuni che, privi dei requisiti di cui alla lettera b), non possono associarsi con altri comuni per particolari condizioni geografiche ovvero sono interessati da fenomeni di rilevante incremento stagionale della popolazione o da consistenti flussi turistici;

     e) da più comuni in accordo tra loro che complessivamente abbiano una popolazione di almeno diecimila abitanti o un minimo di sette addetti di polizia locale coinvolti nel progetto, ovvero, in mancanza dei predetti requisiti numerici, da almeno cinque comuni in accordo tra loro;

     f) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali.

     2. Ai vari progetti di cui al comma 1 possono partecipare anche le province e le comunità montane.

     3. Per esigenze di omogeneità e di continuità territoriale, gli enti che si associano devono essere territorialmente confinanti, salvo deroghe motivate, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all’articolo 30.

     4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, determina ogni due anni, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, i criteri, le priorità per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 26.»;

     c) il comma 2 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente:

     «2. La Regione promuove la formazione per la preparazione alle funzioni di polizia locale ed organizza corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La selezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire.»;

     d) l’articolo 43 è abrogato.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.