§ 1.10.84 - L.R. 24 aprile 2006, n. 9.
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al comune di Castelletto di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:24/04/2006
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità )
Art. 2.  (Rapporti patrimoniali e finanziari)
Art. 3.  (Strumenti urbanistici)
Art. 4.  (Rimborso spese)
Art. 5.  (Norma finanziaria)


§ 1.10.84 - L.R. 24 aprile 2006, n. 9. [1]

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia

(B.U. 27 aprile 2006, n. 17 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità )

     1. È distaccata dal comune di Bastida Pancarana (PV) ed aggregata al comune di Castelletto di Branduzzo (PV) la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

     2. È distaccata dal comune di Castelletto di Branduzzo (PV) ed aggregata al comune Bastida Pancarana (PV) la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 28/1992.

 

     Art. 2. (Rapporti patrimoniali e finanziari)

     1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all’articolo 1 sono regolati dalla Provincia di Pavia, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 28/1992.

 

     Art. 3. (Strumenti urbanistici)

     1. Le amministrazioni comunali di Bastida Pancarana e di Castelletto di Branduzzo provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

 

     Art. 4. (Rimborso spese)

     1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia di Pavia, in attuazione delle funzioni delegate di cui all’articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

     1. Alle spese di cui all’articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull’UPB 7.3.0.1.196 «Spese per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006.

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.