§ 1.10.67 – L.R. 24 marzo 2004, n. 6.
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:24/03/2004
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Rapporti patrimoniali e finanziari).
Art. 3.  (Strumenti urbanistici).
Art. 4.  (Rimborso spese).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 1.10.67 – L.R. 24 marzo 2004, n. 6. [1]

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano.

(B.U. 26 marzo 2004, n. 13).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. E’ distaccata dal comune di Lazzate, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Lentate sul Seveso, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica allegate alla presente legge.

 

          Art. 2. (Rapporti patrimoniali e finanziari).

     1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all’articolo 1 sono regolati dalla provincia di Milano, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

 

          Art. 3. (Strumenti urbanistici).

     1. Le amministrazioni comunali di Lazzate e Lentate sul Seveso provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

 

          Art. 4. (Rimborso spese).

     1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all’articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

 

          Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese di cui all’articolo 4, si provvede con le somme stanziate all’UPB 5.0.3.0.1.196 “Spese per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.