§ 1.10.55 - L.R. 7 ottobre 2002, n. 23.
Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Remedello, in Provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Acquafredda, in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:07/10/2002
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Rapporti patrimoniali e finanziari).
Art. 3.  (Strumenti urbanistici).
Art. 4.  (Rimborso spese).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 1.10.55 - L.R. 7 ottobre 2002, n. 23. [1]

Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Remedello, in Provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Acquafredda, in Provincia di Brescia.

(B.U. 11 ottobre 2002, n. 41 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. E’ distaccata dal comune di Remedello, in provincia di Brescia, ed aggregata al comune di Acquafredda, in provincia di Brescia, la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica allegate alla presente legge ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

 

     Art. 2. (Rapporti patrimoniali e finanziari).

     1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all’articolo 1 sono regolati dalla provincia di Brescia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della l.r. 28/1992.

 

     Art. 3. (Strumenti urbanistici).

     1. Le amministrazioni comunali di Remedello e Acquafredda provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

 

     Art. 4. (Rimborso spese).

     1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Brescia in attuazione delle funzioni delegate di cui all’articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese di cui all’articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull’UPB 5.0.3.0.1.196 “Spese per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002.

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

 

     L’area interessata alla variazione territoriale, la cui superficie è di ha. 21.64.50, è identificata dai sottoelencati mappali catastali:

 

FOGLIO

MAPPALI

 

 

12

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 98 - 99 - 100 - 101 - 106 - 107.

 

     In conseguenza della variazione territoriale il nuovo confine che si verrà a creare tra i Comuni di Remedello e Acquafredda è stabilito dalla mezzeria del letto del fiume Chiese, parallelamente al piede dell’argine sottostante ai mappali 6 - 7 - 9 e 101 del foglio n. 12 del Comune di Remedello.

 

 

Planimetrie

(Omissis)


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.