Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 07/07/1997 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' distaccata dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, ed aggregata al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese, la frazione Mondiscia, secondo la delimitazione [...] |
Art. 2. 1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 saranno regolati dalla comunità montana Valganna e [...] |
Art. 3. 1. Le amministrazioni comunali di Masciago Primo e di Ferrera di Varese provvedano a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in [...] |
§ 1.10.44 - L.R. 7 luglio 1997, n. 29. [1]
Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese.
(B.U. 11 luglio 1997, n. 28 - S.O. n. 1).
1. E' distaccata dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, ed aggregata al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese, la frazione Mondiscia, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione illustrativa e tecnica dei confini, annessa alla presente legge ai sensi del comma 2 dell'art. 2, della
1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 saranno regolati dalla comunità montana Valganna e Valmarchirolo, nel cui ambito territoriale ha sede il comune di Ferrera di Varese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della l.r. 28/92.
1. Le amministrazioni comunali di Masciago Primo e di Ferrera di Varese provvedano a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.
1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con un decreto del direttore generale competente, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 28/92.
1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
Foglio n. 1 mappali n. 269 - 342 - 881 - 907 - 908 - 910 - 911 - 912 - 913 - 915 - 919 - 920 - 1025 - 1211/1 - 1211/2 - 1211/3 - 1212 - 1213 - 1218 - 1267 - 1268 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311
- 1312 - 1313 - 1314 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 1439 - 1440 - 1456 -
1457 - 1458 - 1459 - 1462 - 1465.
[1] Legge abrogata dall'art. 24 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 4 della