Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 07/07/1997 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' distaccata dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Milano, la porzione di territorio individuata secondo la limitazione grafica risultante dalla [...] |
Art. 2. 1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, nel cui ambito [...] |
Art. 3. 1. Le amministrazioni comunali di Sesto San Giovanni e di Milano provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a provincie e comunità montane in [...] |
§ 1.10.43 - L.R. 7 luglio 1997, n. 28. [1]
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano.
(B.U. 11 luglio 1997, n. 28 - S.O. n. 1).
1. E' distaccata dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Milano, la porzione di territorio individuata secondo la limitazione grafica risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini allegate alla presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, nel cui ambito territoriale hanno sede i comuni di Sesto San Giovanni e Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della l.r. 28/92.
1. Le amministrazioni comunali di Sesto San Giovanni e di Milano provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.
1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con decreto del direttore generale competente, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 28/92.
1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a provincie e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
[1] Legge abrogata dall'art. 24 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 4 della