Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 26/03/1996 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Effetti del Piano Territoriale approvato). |
Art. 2. (Salvaguardia delle varianti adottate). |
Art. 3. (Riproposizione delle varianti adottate). |
Art. 4. (Adozione di nuove varianti). |
Art. 5. (Disposizioni transitorie). |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
§ 1.10.39 - L.R. 26 marzo 1996, n. 8. [1]
Disposizioni transitorie concernenti il piano territoriale di coordinamento comprensoriale del Lodigiano.
(B.U. 30 marzo 1996, n. 13 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Effetti del Piano Territoriale approvato).
1. Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale del consorzio intercomunale del Lodigiano, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. IV/1158 del 28 luglio 1988, continua a produrre i suoi effetti, anche successivamente alla cessazione del consorzio intercomunale ed alla istituzione della provincia di Lodi.
Art. 2. (Salvaguardia delle varianti adottate).
1. Le misure di salvaguardia delle varianti già adottate dal consorzio intercomunale del Lodigiano al piano territoriale di coordinamento comprensoriale, di cui all'art. 1, conservano efficacia fino alla loro approvazione ovvero fino alla adozione dei piani territoriali di coordinamento delle province di Lodi e Milano per il territorio di rispettiva competenza.
Art. 3. (Riproposizione delle varianti adottate).
1. Le varianti al piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 2, già adottate e non ancora approvate alla data di cessazione del consorzio intercomunale del Lodigiano, possono essere approvate dalla Regione, su proposta delle province di Lodi e Milano per il territorio di rispettiva competenza, con la procedura di cui all'art. 11, comma 6, della
Art. 4. (Adozione di nuove varianti).
1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa dell'art. 15 della
Art. 5. (Disposizioni transitorie).
1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa dell'art. 15 della
2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Provincia di Lodi gli strumenti urbanistici di cui all'art. 2 della
Art. 6. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
2. L'onere di L. 500.000.000 per il 1997-1998 di cui al precedente comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996/1998, al quadro di previsione delle spese di parte I, spese per l'adempimento di funzioni normali, obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione di residui perenti» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».
3. All'onere di L. 250.000.000 previsto per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:
- all'ambito 4, settore 1, obiettivo 1, parte 1 è istituito il capitolo 4.1.1.1.4166 «Spese inerenti l'attività transitoria della provincia di Lodi concernente la gestione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale del Lodigiano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000.
[1] Abrogata dall'art. 2 della