§ 1.10.25 - L.R. 8 luglio 1989, n. 25.
Distacco del territorio denominato "Balossina" dal Comune di Mezzana Bigli e relativa aggregazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:08/07/1989
Numero:25


Sommario
Art. 1.      E' aggregata al Comune di Sannazzaro de' Burgondi, in Provincia di Pavia, la porzione di territorio del Comune di Mezzana Bigli denominata «Balossina» identificata secondo le delimitazioni [...]
Art. 2.      Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate, la presente legge è adottata in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52 «Norme sulle [...]
Art. 3.      La Provincia di Pavia provvederà, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei Comuni di Mezzana Bigli e [...]
Art. 4.      Le amministrazioni comunali di Mezzana Bigli e Sannazzaro de' Burgondi provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi Comuni, estendendo la pianificazione alle nuove [...]
Art. 5.      Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 3, si provvederà con atto deliberativo della Giunta [...]


§ 1.10.25 - L.R. 8 luglio 1989, n. 25. [1]

Distacco del territorio denominato "Balossina" dal Comune di Mezzana Bigli e relativa aggregazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia.

(B.U. 12 luglio 1989, n. 28 - S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     E' aggregata al Comune di Sannazzaro de' Burgondi, in Provincia di Pavia, la porzione di territorio del Comune di Mezzana Bigli denominata «Balossina» identificata secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente Legge, della quale fanno parte integrante e sostanziale.

 

     Art. 2.

     Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate, la presente legge è adottata in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52 «Norme sulle circoscrizioni comunali» e dall'art. 25 della L.R. 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni», nonché dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/1023 del 28 aprile 1988.

 

     Art. 3.

     La Provincia di Pavia provvederà, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei Comuni di Mezzana Bigli e Sannazzaro de' Burgondi.

 

     Art. 4.

     Le amministrazioni comunali di Mezzana Bigli e Sannazzaro de' Burgondi provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi Comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree ammesse.

 

     Art. 5.

     Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 3, si provvederà con atto deliberativo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12 dicembre 1973, n. 52.

     Al finanziamento dell'onere relativo alle spese di cui al precedente primo comma, si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.4.1.360 «Spese per l'espletamento dei referendum popolari», iscritto fra le spese obbligatorie dei singoli bilanci di competenza.

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA

 

     Il territorio denominato Balossina, censito al foglio n. 28 - mappali dall'1 al 32 compreso - del catasto terreni del Comune di Mezzana Bigli, si individua in un'area di circa 60 ettari, completamente circoscritta dal territorio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, posta ai piedi del terrazzo naturale del fiume Po, con formazione geometrica costituita da un arco sulla delimitazione che segue l'andamento del colatore Agognetta e con linea retta congiungente l'arco stesso con i vertici rispettivi sulla direttrice nord verso la Regione San Giuseppe e sud nel Comprensorio che punta sulla Cascina Isolone.


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.