§ 1.9.7 - L.R. 28 giugno 1982, n. 31.
Piano territoriale regionale. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.9 studi, convegni, ricerche
Data:28/06/1982
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Piano territoriale regionale.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.9.7 - L.R. 28 giugno 1982, n. 31.

Piano territoriale regionale. [*]

(B.U. 30 giugno 1982, n. 26, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Piano territoriale regionale.

     1. Per le esigenze inerenti la definizione della proposta del piano territoriale regionale la giunta regionale è autorizzata, in via straordinaria, a prorogare fino alla durata massima di cinque anni gli incarichi già conferiti agli esperti in materia di pianificazione territoriale e programmazione di cui al 1° comma dell'art. 3 della L.R. 14 giugno 1976, n. 14, e al 1° comma dell'art. 55 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

     2. Ove si renda necessaria la sostituzione di uno o più degli esperti incaricati, la giunta regionale provvederà a conferire incarichi ad altri esperti che abbiano gli stessi requisiti fermo restando il limite complessivo di cinque unità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. 22 aprile 1974, n. 21, per quanto attiene i contenuti della deliberazione di incarico.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante impiego della somma annualmente iscritta al capitolo 1.1.2.3.1.1236 la cui denominazione è modificata come segue:

     «Spese per competenze dovute agli esperti assunti per le esigenze straordinarie derivanti dalla prima attuazione della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 e per quelle connesse alle fasi di impostazione e sviluppo del sistema informativo regionale» iscritto nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e n. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.