§ 1.7.89 - L.R. 24 giugno 2002, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale”.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/06/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale”).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 1.7.89 - L.R. 24 giugno 2002, n. 13. [1]

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale”.

(B.U. 27 giugno 2002, n. 26 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale”).

     1. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Le lettere e) ed l) del comma 1 dell’articolo 2 sono soppresse.

     b) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     c) Il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     d) All’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     2) la lettera d) del comma 1 è soppressa.

     e) All’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) i commi 1, 5 e 6 sono abrogati;

     2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     f) L’articolo 13 è abrogato.

     g) Al comma 9 dell’articolo 26 la parola “U.S.S.L.” è sostituita dalle parole (Omissis).

     h) All’articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     2) il comma 5 è abrogato;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese di cui all’art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 16/1996, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) della presente legge, si provvede con le somme stanziate all’UPB 5.0.2.0.2.186 “Consulenze” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e successivi.

     2. Alle altre spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.174 “Risorse umane” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e successivi.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.