§ 1.7.68 - L.R. 7 settembre 1992, n. 29.
Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo della giunta regionale - amministrazione generale. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/09/1992
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Organico).
Art. 2.  (Collocazione temporanea).
Art. 3.  (Concorsi speciali).
Art. 4.  (Area informatica).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 1.7.68 - L.R. 7 settembre 1992, n. 29.

Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo della giunta regionale - amministrazione generale. [*]

(B.U. 11 settembre 1992, n. 37, 1° suppl ord.)

 

Art. 1. (Organico).

     1. Per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 33 dell'allegato alla l.r. 8 maggio 1990, n. 38 «Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a Statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale», l'organico della giunta regionale - amministrazione generale, per i posti delle qualifiche funzionali dalla II alla VIII, è così determinato:

     qualifica funzionale II: n. 12;

     qualifica funzionale III: n. 366;

     qualifica funzionale IV: n. 40;

     qualifica funzionale V: n. 980;

     qualifica funzionale VI: n. 690;

     qualifica funzionale VII: n. 1.000;

     qualifica funzionale VIII: n. 928;

     2. Dopo l'espletamento dei concorsi speciali previsti dal successivo art. 3 i contingenti organici delle qualifiche funzionali VII e VIII restano così rideterminati:

     qualifica funzionale VII: n. 840;

     qualifica funzionale VIII: n. 1.088.

 

     Art. 2. (Collocazione temporanea).

     1. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale che, per gli effetti dell'applicazione del primo comma dell'art. 33 dell'allegato alla l.r. 8 maggio 1990, n. 38, è inquadrato con decorrenza 1 ottobre 1990 in una qualifica diversa da quella precedentemente posseduta, resta collocato nella nuova qualifica anche in soprannumero rispetto al contingente di posti della qualifica stessa.

 

     Art. 3. (Concorsi speciali).

     1. In sede di prima attuazione della deliberazione del consiglio regionale di ridefinizione delle figure professionali conseguente all'applicazione di quanto disposto dall'art. 33 della l.r. 8 maggio 1990, n. 38, 160 posti della qualifica funzionale VIII sono coperti mediante concorsi speciali in conformità a quanto previsto dall'art. 38 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale», quale prima ed unica attuazione di quest'ultima norma per la qualifica funzionale in questione; tali concorsi sono riservati ai dipendenti del ruolo della giunta regionale amministrazione generale in possesso dei requisiti specificamente previsti, per la partecipazione ai concorsi speciali, dal citato art. 38.

     2. Ai concorsi di cui al precedente comma si applica quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 della l.r. 11 aprile 1988, n. 14 «Modalità di svolgimento dei concorsi speciali per la VII qualifica funzionale».

     3. Il personale di VII qualifica che, alla data di scadenza della presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi speciali indetti ai sensi del precedente primo comma, non sia in possesso del requisito di anzianità di servizio prescritto sarà ammesso a partecipare ad una successiva sessione dei concorsi stessi.

 

     Art. 4. (Area informatica).

     1. I posti delle figure professionali dell'area informatica. delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII istituite con la deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma del precedente art. 3 sono coperti, in attuazione del secondo comma dell'art. 33 dell'allegato alla l.r. 8 maggio 1990, n. 38, mediante corsi interni le cui modalità di svolgimento sono definite nella medesima deliberazione del consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della Presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1990 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.