§ 1.7.5 - L.R. 31 dicembre 1976, n. 54.
Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/12/1976
Numero:54


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]


§ 1.7.5 - L.R. 31 dicembre 1976, n. 54.

Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali.

(B.U. 29 dicembre 1976, n. 52, 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4. [4]

     1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.

     2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

 

     Art. 5. [5]


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

[2] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

[3] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[5] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.