§ 1.6.1 - L.R. 18 gennaio 1980, n. 7.
Istituzione del difensore civico regionale lombardo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.6 difensore civico
Data:18/01/1980
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Modalità d'intervento.
Art. 4.  Disposizioni particolari.
Art. 5.  Relazioni al consiglio regionale.
Art. 6.  Designazione e nomina.
Art. 7.  Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.
Art. 8.  Durata in carica.
Art. 9.  Revoca.
Art. 10.  Diritti dei consiglieri regionali.
Art. 11.  Trattamento economico.
Art. 12.  Sede, segreteria e personale.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 1.6.1 - L.R. 18 gennaio 1980, n. 7. [1]

Istituzione del difensore civico regionale lombardo.

(B.U. 16 gennaio 1980, n. 3, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito nella regione Lombardia il difensore civico.

     2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

 

     Art. 2. Funzioni.

     1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatori di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente emanati [2].

     2. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

     3. Il difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al consiglio regionale a termini del successivo art. 5.

     4. Nello svolgimento della sua azione, il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate [3].

     5. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza [4].

 

     Art. 3. Modalità d'intervento.

     1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

     2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il difensore civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento [5].

     3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della regione, nonché alla commissione consiliare competente in materia di affari generali ed istituzionali.

     4. Trascorso il termine di cui al comma precedente il difensore civico deve portare a conoscenza degli organi statutari e della commissione suddetti gli ulteriori ritardi verificatisi.

 

     Art. 4. Disposizioni particolari.

     1. Il difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

     2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui al titolo sesto della L.R. 25 novembre 1973, n. 48, se dipendente regionale; negli altri casi il disservizio viene segnalato

all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.

     3. Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

 

     Art. 5. Relazioni al consiglio regionale.

     1. Il difensore civico invia al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

     2. Il difensore civico può anche inviare al consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti [6].

     3. Il consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della regione ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:

     a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;

     b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio, ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 27, primo comma, della L.R. 1 agosto 1979, n. 42;

     c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;

     d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.

 

     Art. 6. Designazione e nomina.

     1. Il difensore civico, nominato con decreto del presidente della giunta regionale su designazione del consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obbiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico- amministrativa.

     2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

     3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla regione.

     4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

     5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

 

     Art. 7. Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.

     1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

     1) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

     2) i membri della commissione di controllo sugli atti

dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

     3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.

     2. L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

     3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio regionale.

     4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

     5. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella regione Lombardia.

 

     Art. 8. Durata in carica.

     1. Il difensore civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

     2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico il consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successivo alla cessazione.

     3. I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 9. Revoca.

     1. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

 

     Art. 10. Diritti dei consiglieri regionali.

     1. I consiglieri regionali esercitano nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti dall'art. 8, secondo comma, dello statuto regionale, secondo le norme stabilite dal regolamento interno del consiglio.

 

     Art. 11. Trattamento economico.

     1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia.

 

     Art. 12. Sede, segreteria e personale.

     Il difensore civico ha sede presso gli uffici del consiglio regionale.

     2. Il difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo consiliare.

     3. Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Le indennità di funzione del difensore civico e i rimborsi di spese, di cui al precedente art. 11, fanno carico al capitolo 1.1.1.1.4.294 iscritto tra le spese obbligatorie nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e al corrispondente capitolo da istituirsi nei bilanci degli esercizi successivi.

     2. Le spese relative al funzionamento della segreteria dell'ufficio del difensore civico, di cui al precedente art. 12, fanno carico ai capitoli 1.1.1.1.4.293 e 1.1.1.1.4.294 iscritti tra le spese obbligatorie nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e ai corrispondenti capitoli da istituirsi nei bilanci degli esercizi successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

[6] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 10 settembre 1984, n. 52.