§ 1.5.2 - L.R. 7 marzo 1981, n. 14.
Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 e abrogazione delle leggi regionali 3 luglio 1972, n. 17, 5 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:07/03/1981
Numero:14


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 2 ottobre 1971, n. 1 «Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione» è abrogato.
Art. 2.      E' abrogata la L.R. 3 luglio 1972, n. 17 «Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera».
Art. 3.      E' abrogata la L.R. 5 dicembre 1972, n. 37 «Istituzione e regolamentazione dei comitati sanitari di zona, finanziamento delle iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione [...]
Art. 4.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 31 luglio 1973, n. 26 «Norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia».
Art. 5.      E' abrogato l'art. 90 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione».
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione [...]


§ 1.5.2 - L.R. 7 marzo 1981, n. 14. [1]

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 e abrogazione delle leggi regionali 3 luglio 1972, n. 17, 5 dicembre 1972, n. 37, dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, dell'articolo 90 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

(B.U. 11 marzo 1981, n. 10, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 2 ottobre 1971, n. 1 «Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione» è abrogato.

 

     Art. 2.

     E' abrogata la L.R. 3 luglio 1972, n. 17 «Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera».

     Le funzioni amministrative di cui alla L.R. 3 luglio 1972, n. 17 non ancora trasferite agli enti responsabili dei servizi di zona sono transitoriamente svolte dal presidente della giunta regionale che può delegarne in tutto o in parte l'esercizio ai sensi degli artt. 2 e 31 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

 

     Art. 3.

     E' abrogata la L.R. 5 dicembre 1972, n. 37 «Istituzione e regolamentazione dei comitati sanitari di zona, finanziamento delle iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria».

     Le funzioni svolte dai comitati sanitari di zona in fase di liquidazione sono regolate dagli artt. 33 e seguenti della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona».

 

     Art. 4.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 31 luglio 1973, n. 26 «Norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia».

 

     Art. 5.

     E' abrogato l'art. 90 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione».

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.