§ 1.5.1000 - D.G.R. 20 ottobre 1995, n. 6/3650 .
Definizione di criteri per la redazione degli atti deliberativi della giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:20/10/1995
Numero:6

§ 1.5.1000 - D.G.R. 20 ottobre 1995, n. 6/3650 .

Definizione di criteri per la redazione degli atti deliberativi della giunta regionale.

(B.U. 18 dicembre 1995, n. 51).

 

La Giunta regionale

Premesso che il processo di revisione delle procedure della formazione degli atti della giunta regionale per una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa richiede tra l'altro una modificazione nel modo di redigere gli atti deliberativi stessi al fine di un'attribuzione più puntuale degli apporti recati da parte dei membri di giunta proponenti ovvero dei dirigenti di servizio proponenti;

Sentito il Segretario della Giunta;

A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

delibera

 

 

A) Nella redazione dei provvedimenti amministrativi della giunta regionale relativamente al preambolo e alle motivazioni deve essere assicurata l'individuazione degli apporti resi dagli organi e dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria e delle relative responsabilità.

B) A tal fine dopo l'indicazione degli atti fonti e degli altri atti formali su cui si fonda il provvedimento ed in particolare di leggi e regolamenti ovvero di normative comunitarie di atti amministrativi o di programmazione comunitari statali o regionali; di atti giudiziari; di convenzioni accordi o contratti in cui è parte la regione; di mozioni del consiglio regionale; di pareri formali di organi consultivi regionali statali o comunitari viene data indicazione:

a) degli atti diversi da quelli precedenti con le seguenti formule:

- preso atto che il dirigente del servizio proponente (o membro di giunta proponente) riferisce delle domande presentate . . . nei termini di legge . . . .;

- preso atto che il dirigente del servizio proponente (o il membro di giunta proponente) riferisce del parere favorevole della commissione commercio del comune di . . . espresso con nota n. . . . del . . .;

b) degli accertamenti di stati di fatto concernenti persone cose rapporti fenomeni ovvero della qualità di questi e della relativa intensità nelle seguente formule;

- preso atto degli accertamenti compiuti dal dirigente del servizio proponente (o dal membro di giunta proponente) che al riguardo dichiara o afferma o accerta . . .;

- preso atto degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal dirigente del servizio proponente che al riguardo dichiara o afferma o accerta . . .;

c) delle valutazioni o delle considerazioni concernenti il merito del provvedimento ovvero le motivazioni delle scelte discrezionali (salvo il vaglio e l'assunzione da parte del collegio) nelle seguenti formule:

- preso atto delle valutazioni o considerazioni del dirigente del servizio proponente (ovvero del membro di giunta proponente) che al riguardo . . .;

- vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni o considerazioni;

d) delle cause dell'eventuale mancato rispetto di termini (ordinatori o perentori) ovvero dell'adempimento di obblighi derivanti alla giunta dalla legge da atti generali di programmazione da convenzioni o contratti nella seguente formula:

- preso atto che il dirigente del servizio proponente (o il membro di giunta proponente) riferisce che il mancato rispetto . . . . è da attribuire . . .;

e) delle modifiche apportate dalla giunta in corso di seduta ai sensi del regolamento vigente viene dato atto con la seguente formula:

- dato atto che la giunta regionale ha ritenuto nella sua collegialità . . .

C) L'intitolazione degli atti deliberativi deve esprime in modo chiaro sintetico e fedele il contenuto dei provvedimenti. Il segretario della giunta è autorizzato a modificare d'ufficio l'indicazione degli oggetti non corrispondenti ai predetti requisiti. Nell'ordine del giorno preventivo, in caso di modifiche d'ufficio, deve essere iscritto l'oggetto già modificato.

D) Le disposizioni di cui al presente provvedimento salvo che per le proposte già in itinere si applicano a decorrere dalla comunicazione del provvedimento medesimo agli uffici.