§ 4.7.44 - L.R. 12 marzo 2003, n. 6.
Disposizioni urgenti in campo ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 tutela dall'inquinamento
Data:12/03/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Disciplina transitoria per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso potabile).
Art. 2.  (Utilizzo di acque per lo spegnimento di incendi).
Art. 3.  (Proroga dei termini per la verifica della rispondenza delle sorgenti sonore e dei termini per la presentazione dei piani di risanamento delle imprese).
Art. 4.  (Proroga dei termini per la presentazione dei piani di risanamento comunali).
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 4.7.44 - L.R. 12 marzo 2003, n. 6.

Disposizioni urgenti in campo ambientale.

(B.U. 19 marzo 2003, n. 5).

 

Art. 1. (Disciplina transitoria per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso potabile).

     1. Le grandi derivazioni d’acqua, la cui concessione sia scaduta per effetto del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/776/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria a condizione che venga presentata alla Regione domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Con il provvedimento regionale sulla domanda di cui al comma 1 sono introdotte alla concessione le eventuali modifiche atte a consentire la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Regione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

     3. Nelle more del rilascio del provvedimento regionale il concessionario continua ad utilizzare la derivazione sulla base delle prescrizioni della concessione originaria.

     4. La Regione, a seguito di presentazione delle domande di cui al comma 1, definisce l’ammontare della sanzione applicabile ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 del d.lgs. 152/1999, al cui versamento è condizionato il proseguimento dell’esercizio della concessione. I Comuni sono esentati dal pagamento della sanzione.

 

     Art. 2. (Utilizzo di acque per lo spegnimento di incendi).

     1. In attesa di una revisione organica della materia, l’utilizzo di acqua effettuato dall’Autorità competente allo scopo di estinguere un incendio è gratuito.

     2. Il funzionario che dirige l’opera di spegnimento rilascia al titolare della concessione di derivazione ed all’eventuale subconcessionario apposita certificazione attestante la quantità di acqua prelevata ed il periodo di utilizzo. La quantità di acqua risultante dalla certificazione non è conteggiata ai fini della determinazione dei canoni di concessione o di subconcessione.

 

     Art. 3. (Proroga dei termini per la verifica della rispondenza delle sorgenti sonore e dei termini per la presentazione dei piani di risanamento delle imprese).

     1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 (disposizioni in materia di inquinamento acustico) possono essere prorogati dai Comuni, con motivato provvedimento, per un periodo non superiore a sei mesi.

 

     Art. 4. (Proroga dei termini per la presentazione dei piani di risanamento comunali).

     1. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 12/1998 è portato a mesi diciotto dall’approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica di cui all’articolo 7 della medesima legge regionale.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.