Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 tutela dall'inquinamento |
Data: | 12/03/2003 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Disciplina transitoria per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso potabile). |
Art. 2. (Utilizzo di acque per lo spegnimento di incendi). |
Art. 3. (Proroga dei termini per la verifica della rispondenza delle sorgenti sonore e dei termini per la presentazione dei piani di risanamento delle imprese). |
Art. 4. (Proroga dei termini per la presentazione dei piani di risanamento comunali). |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 4.7.44 - L.R. 12 marzo 2003, n. 6.
Disposizioni urgenti in campo ambientale.
(B.U. 19 marzo 2003, n. 5).
Art. 1. (Disciplina transitoria per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso potabile).
1. Le grandi derivazioni d’acqua, la cui concessione sia scaduta per effetto del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’articolo 23 del
2. Con il provvedimento regionale sulla domanda di cui al comma 1 sono introdotte alla concessione le eventuali modifiche atte a consentire la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Regione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
3. Nelle more del rilascio del provvedimento regionale il concessionario continua ad utilizzare la derivazione sulla base delle prescrizioni della concessione originaria.
4. La Regione, a seguito di presentazione delle domande di cui al comma 1, definisce l’ammontare della sanzione applicabile ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 del
Art. 2. (Utilizzo di acque per lo spegnimento di incendi).
1. In attesa di una revisione organica della materia, l’utilizzo di acqua effettuato dall’Autorità competente allo scopo di estinguere un incendio è gratuito.
2. Il funzionario che dirige l’opera di spegnimento rilascia al titolare della concessione di derivazione ed all’eventuale subconcessionario apposita certificazione attestante la quantità di acqua prelevata ed il periodo di utilizzo. La quantità di acqua risultante dalla certificazione non è conteggiata ai fini della determinazione dei canoni di concessione o di subconcessione.
Art. 3. (Proroga dei termini per la verifica della rispondenza delle sorgenti sonore e dei termini per la presentazione dei piani di risanamento delle imprese).
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della
Art. 4. (Proroga dei termini per la presentazione dei piani di risanamento comunali).
1. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.