Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 beni ambientali |
Data: | 05/08/2004 |
Numero: | 19 |
§ 4.6.2a - D.C.R. 5 agosto 2004, n. 19.
Sostituzione degli allegati 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), a seguito della procedura di infrazione avviata dalla commissione europea n. 2003/2094 relativamente all'applicazione della direttiva sulla via 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
- la
- la
Considerato che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota della Direzione per la salvaguardia ambientale del 29 gennaio 2004 ha comunicato l'avvio da parte della Commissione europea con nota del 16 dicembre 2003 di una procedura di infrazione contro l'Italia per il non corretto e non completo recepimento della
Constatato che i rilievi della Commissione Europea relativi alla suddetta normativa della Regione Liguria riguardano:
- carenze o difformità riscontrate relativamente a progetti di cui all'allegato I della sopracitata direttiva con riferimento alle seguenti categorie:
1. n. 4) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime seconde attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrochimici, in quanto il legislatore regionale non avrebbero previsto tale categoria;
2. n. 9) impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito dall'allegato II bis, punto D9 della
3. n. 11) sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di mc, in quanto il legislatore regionale non avrebbe esteso la VIA obbligatoria ai sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche;
4. n. 12) lettera a) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria d'acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di mc, in quanto la
5. n. 18) lettera a) fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, in quanto il legislatore regionale avrebbe immotivatamente introdotto una soglia limite per tale categoria;
- carenze riscontrate relativamente a progetti di cui all'allegato II della ridetta direttiva per quanto attiene alle seguenti categorie che non sarebbero espressamente previste nella legislazione regionale:
1. 2 lettera d) trivellazioni in profondità, in particolare: trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio di residui nucleari, trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;
2. 4 lettera j), imbutitura di fondo con esplosivi;
3. 11 lettera i) stabilimenti di squartamento;
4. 12 lettera e) parchi tematici;
Rilevato che, a seguito di apposito approfondimento effettuato dai competenti uffici per quanto attiene ai rilievi sopra riportati relativi all'allegato I della citata direttiva è emerso che:
a) la categoria 4), non è stata prevista nell'allegato 2 alla
b) le categorie 11 e 12 risultano, invece, ricomprese nella lettera b) dell'allegato 2 alla
c) la categoria 18 lettera a) risulta invece ricompresa nella lettera c) dell'allegato 2 della
d) la categoria 9) è solo in parte ricompresa nella lettera u) dell'allegato 2 alla
Rilevato inoltre che, a seguito di apposito approfondimento effettuato dai competenti uffici per quanto attiene ai rilievi in precedenza riportati relativi all'allegato II della sopracitata direttiva è emerso che:
e) la categoria 2 lettera d) non è stata prevista per mero errore materiale, per cui si ritiene di porvi rimedio mediante il relativo inserimento del punto 2e) dell'allegato 3 della
f) la categoria 11 lettera i) non è stata prevista per errore materiale, per cui si ritiene di porvi rimedio mediante il relativo inserimento del punto 11o) dell'allegato 3 della
g) la categoria 4 lettera j) è stata, invece, ricompresa al punto 4 l) dell'allegato 3 alla
h) la categoria 12 lettera e) è stata, invece, prevista puntualmente al punto 11 m) dell'allegato 3 alla
Ritenuto necessario, a fronte delle sopra riportate contestazioni della Commissione Europea circa le carenze e le difformità inerenti la
Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 9 marzo 2004 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 28 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 21 aprile 2004;
Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della
2. di pubblicare nel BURL il testo integrale della presente deliberazione comprensiva dei sopra menzionati allegati 2 e 3 alla
Nessun Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.
Procedutosi a regolare votazione palese nominale, ai sensi dell'articolo 96, secondo comma del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza del Segretario, il Consiglio approva all'unanimità (come da elenco agli atti) e il Presidente ne proclama il risultato.
ALLEGATO 2
Opere e Impianti sottoposti a VIA regionale (art. 2, comma 3).
(Omissis) [1]
ALLEGATO 3
Opere ed impianti soggetti a Via regionale in relazione alle caratteristiche del progetto e della zona interessata (art. 2 comma 4 lett. a), b) e c)).
(Omissis) [2]
[1] Modifica l'Allegato 2 alla
[2] Modifica l'Allegato 3 alla