§ 4.6.28 - L.R. 12 novembre 2001, n. 37.
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:12/11/2001
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 7).
Art. 2.  (Norma transitoria).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.6.28 - L.R. 12 novembre 2001, n. 37.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali).

(B.U. 14 novembre 2001, n. 11).

 

     Art. 1. (Modifica all'articolo 7). [1]

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali già subdelegate ai Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti a norma dell'articolo 7 della l.r. 20/1991 relative a procedimenti avviati o in corso di definizione nel periodo intercorrente tra il 24 settembre 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge restano di competenza dei predetti Comuni ancorché gli stessi non abbiano trasmesso alla Regione la variante generale o settoriale al proprio strumento urbanistico ovvero il Piano Urbanistico Comunale contenenti la disciplina paesistica.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 


[1] Sostituisce i commi 4 e 5, art. 7 della L.R. 21 agosto 1991 n. 20.