§ 4.6.23 - L.R. 9 settembre 1998, n. 29.
Modifiche alla Legge Regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:09/09/1998
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 6 della l.r. 20/1991).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/1991).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.6.23 - L.R. 9 settembre 1998, n. 29.

Modifiche alla Legge Regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali.

(B.U. 23 settembre 1998, n. 12).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20).

     1. [1].

     2. Sono abrogate la disposizione di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d) ed il rinvio ad essa contenuto nel comma 3.

     3. [2].

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 6 della l.r. 20/1991).

     1. [3].

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/1991).

     1. [4].

     2. Il termine di cui all'articolo 7 comma 4 della l.r. 20/1991 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1994 n. 51 (modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 "Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali") e dall'articolo 1 della legge regionale 11 settembre 1996 n. 41 (proroga del termine di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 in materia di protezione delle bellezze naturali) è prorogato di tre anni.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica la lettera a) del comma 1, art. 1 della L.R. 21 agosto 1991, n. 20.

[2] Aggiunge il comma 5 all'art. 1 della L.R. 21 agosto  1991, n. 20.

[3] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 6 della L.R. 21 agosto 1991, n. 20.

[4] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 7 della L.R. 21 agosto 1991, n. 20.