§ 4.6.4 - L.R. 30 gennaio 1984, n. 9.
Norme per la protezione della flora spontanea.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:30/01/1984
Numero:9


Sommario
Art. 1.      La Regione con la presente legge, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 4, secondo comma dello Statuto, dagli articoli 66 e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 10 [...]
Art. 2.      E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante [...]
Art. 3.      Delle specie di piante spontanee e loro parti, soggette alla progressiva rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella B allegata alla presente legge è consentita la raccolta di non [...]
Art. 4.      E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, salvo si tratti di attività colturali
Art. 5. 
Art. 6.      E' vietato il commercio, tanto allo stato fresco quanto allo stato secco, delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge
Art. 7.      E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle piante pulvinate [...]
Art. 8.      Sono considerate piante protette le piante officinali spontanee elencate a norma dell'articolo 1 della legge regionale 1° aprile 1982, n. 18
Art. 9.      La raccolta e/o l'asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui all'articolo A e B nonché di quantità eccedenti quelle indicate dall'articolo 3 della presente legge, con o senza fiori [...]
Art. 10.      Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegate alla presente legge provenienti da giardini, [...]
Art. 11.      Gli elenchi delle specie protette, sono permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso la Regione, le Province e i Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e [...]
Art. 12. 
Art. 13.  [4]
Art. 14.      Sono abrogati, limitatamente al territorio della regione Regione Liguria agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931, n. 99 e gli articoli 1, 2 e 3 del r.d. 19 dicembre 1931, n. 1793
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 4.6.4 - L.R. 30 gennaio 1984, n. 9.

Norme per la protezione della flora spontanea.

(B.U. 15 febbraio 1984, n. 7).

 

Art. 1.

     La Regione con la presente legge, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 4, secondo comma dello Statuto, dagli articoli 66 e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.

 

     Art. 2.

     E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti, da considerarsi molto rare in Liguria elencate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 3.

     Delle specie di piante spontanee e loro parti, soggette alla progressiva rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella B allegata alla presente legge è consentita la raccolta di non più di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura [1].

     Gruppi di comitive organizzate composte di oltre 10 persone non possono complessivamente raccogliere più di 50 esemplari al giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma.

 

     Art. 4.

     E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, salvo si tratti di attività colturali.

     La raccolta delle specie elencate nella tabella C allegata alla presente legge deve avvenire evitando di scavare alla base delle piante, d'estrarre o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.

 

     Art. 5. [2]

     (Omissis)

 

     Art. 6.

     E' vietato il commercio, tanto allo stato fresco quanto allo stato secco, delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

 

     Art. 7.

     E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle piante pulvinate (a cuscinetto), elencate nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Sono considerate piante protette le piante officinali spontanee elencate a norma dell'articolo 1 della legge regionale 1° aprile 1982, n. 18.

     La raccolta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente per territorio, previo parere favorevole dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta.

     Non è considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita nell'elenco approvato con r.d. 26 maggio 1932, n. 772 o, per quelle che saranno individuate piante officinali, nella quantità che verrà contestualmente stabilita.

     I richiedenti indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

     L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza.

     E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, arrecare danno alle piante officinali spontanee di cui al primo comma del presente articolo.

     Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per le piante officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.

 

     Art. 9.

     La raccolta e/o l'asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui all'articolo A e B nonché di quantità eccedenti quelle indicate dall'articolo 3 della presente legge, con o senza fiori e/o parti sotterranee, può essere consentita per scopi scientifici, didattici o farmaceutici previa autorizzazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato e fermo restando il regime dominicale dei beni stessi.

     L'autorizzazione è personale e a termine deve precisare la località, lo scopo della raccolta, la specie il numero approssimativo di esemplari da raccogliere o da asportare.

     Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di raccolta ed asportazione e di trasporto fino al luogo di destinazione nonché esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

 

     Art. 10.

     Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegate alla presente legge provenienti da giardini, vivai, serre e colture floricole in genere.

     Le piante non spontanee di cui al precedente comma, i loro fiori e parti sotterranee, se poste in commercio, devono esser accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore.

     Chiunque coltiva ai fini commerciali piante appartenenti a specie protette ai sensi della legge presente legge, deve darne comunicazione scritta al sindaco ed al Presidente della Comunità montana o dal Consorzio dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.

 

     Art. 11.

     Gli elenchi delle specie protette, sono permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso la Regione, le Province e i Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con idonei mezzi illustrativi presso scuole, uffici, enti pubblici e nelle altre sedi ritenute opportune.

 

     Art. 12. [3]

     (Omissis).

 

     Art. 13. [4]

     1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all’allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all’articolo 10, terzo comma;

     b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all’allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all’articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8.

     2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

 

     Art. 14.

     Sono abrogati, limitatamente al territorio della regione Regione Liguria agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931, n. 99 e gli articoli 1, 2 e 3 del r.d. 19 dicembre 1931, n. 1793.

 

     Art. 15. [5]

     (Omissis).

 

     Art. 16. [6]

     (Omissis).

 

     Art. 17. [7]

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO A [8]

Specie vegetali (1)

 

(1) L’allegato A, in aggiunta alle specie riportate nel seguente elenco, comprende tutte le specie vegetali ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Nome scientifico

Nome italiano

Alkanna tinctoria Tausch

Arganetta azzurra

Allium acutiflorum Loisel.

Aglio occidentale

Allium narcissiflorum Vill.

Aglio piemontese

Allium pendulinum Ten.

Aglio pendulo

Allium suaveolens Jacq.

Aglio odoroso

Anagallis tenella (L.) L.

Centonchio palustre

Anagyris foetida L.

Legno-puzzo

Aquilegia species

Aquilegia

Arenaria bertolonii Fiori

Arenaria di Bertoloni

Armeria seticeps Rchb.

Spillone peduncolato

Artemisia arborescens L.

Assenzio arbustivo

Asplenium petrarchae (Guérin) DC.

Asplenio di Petrarca

Aster alpinus L.

Astro alpino

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

Mestolaccia ranunculoide

Ballota frutescens (L.) Woods

Cimiciotta spinosa

Campanula isophylla Moretti

Campanula del Finalese

Charybdis maritima (L.) Speta

Scilla marittima

Centaurea veneris ( Sommier) Beguinot

Fiordaliso di Porto Venere

Convolvulus sabatius Viv.

Convolvolo savonese

Cyclamen species

Ciclamino

Digitalis grandiflora Mill.

Digitale gialla grande

Digitalis purpurea L.

Digitale rossa

Dictamnus albus L.

Dittamo

Drosera rotundifolia L.

Rosolida

Epipactis palustris (L.) Crantz

Elleborina palustre

Eryngium spinalba Vill.

Regina delle Alpi

Eryngium maritimum L.

Calcatreppola marina

Fritillaria species

Fritillaria

Globularia incanescens Viv.

Vedovella delle Apuane

Goodyera repens (L.) R. Br.

Goodiera

Herminium monorchis (L.) R. Br.

Orchidea a bulbo

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.

Licopodio abietino

Hydrocharis morsus-ranae L.

Morso di rana

Isoëtes duriei Bory

Isoete di Durieu

Juniperus phoenicea L.

Ginepro fenicio

Juniperus thurifera L.

Ginepro turifero

Knautia mollis Jord.

Ambretta delle Alpi Marittime

Lathraea clandestina L.

Latrea clandestina

Lavatera maritima Gouan

Malvone delle rupi

Leontopodium alpinum Cass.

Stella alpina

Leucobryum glaucum (Hedw.) Aengstr.

Leucobryum

Leuzea conifera (L.) DC.

Fiordaliso ovoide

Lilium species

Giglio rosso, Giglio di S. Giovanni

Limonium avei (De Not.) Brullo et Erben

Statice di De Notaris

Limonium cordatum (L.) Miller

Statice cordato

Linum austriacum L. subsp. collinum (Boiss.) Nyman

Lino collinare

Lotus creticus L.

Ginestrino delle spiagge

Lotus cytisoides L.

Ginestrino delle scogliere

Lycopodiella inundata (L.) Holub

Licopodio inondato

Lycopodium species

Licopodio

Medicago marina L.

Erba medica marina

Menyanthes trifoliata L.

Trifoglio fibrino

Moehringia lebrunii Merxm.

Moheringia di Lebrun

Moehringia sedoides (Pers.) Loisel.

Moehringia a foglie di Sedum

Nigritella species

Nigritella

Onosma fastigiata (Br.-Bl.) Lacaita

Viperina ligure

Ophrys species

Ofride

Ophioglossum sp.

Ofioglosso

Oxytropis helvetica Scheele

Astragalo di Gaudin

Paeonia species

Peonia

Pancratium maritimum L.

Giglio delle spiagge

Phyteuma cordatum Balbis

Raponzolo di Balbis

Pinguicula species

Pinguicola, Erba unta

Primula marginata Curtis

Primula impolverata

Pteris cretica L.

Pteride di Creta

Pulsatilla species

Pulsatilla, Anemone alpino

Romulea sp.

Zafferanino

Sagittaria sagittifolia L.

Sagittaria comune

Silene badaroi Breistr.

Silene di Badarò

Soldanella alpina L.

Soldanella

Sphagnum species

Sfagno

Teucrium lucidum L.

Camedrio lucido

Thymelaea dioica (Gouan) All.

Timelea ligure

Thymelaea hirsuta L. Endl.

Timelea barbosa

Tulipa species

Tulipano selvatico

Viola biflora L.

Viola gialla

Viola jordanii Hanry

Viola di Jordan

Viola valderia All.

Viola di Valdieri

Woodsia alpina (Bolton) Gray

Felcetta alpina

Jovibarba allionii (Jordan et Fourr) D.A. Webb

Semprevivo giallo di Allioni

Saxifraga caesia L.

Sassifraga verdeazzurra

Saxifraga callosa Sm.

Sassifraga meridionale

Saxifraga oppositifolia L.

Sassifraga a foglie opposte

Saxifraga cochlearis Reichenb.

Sassifraga a foglie di cucchiaio

Sempervivum arachnoideum L.

Semprevivo ragnateloso

Sempervivum calcareum Jordan

Semprevivo calcareo

Sempervivum tectorum L.

Semprevivo maggiore

 

 

ALLEGATO B [9]

Specie vegetali

 

Nome scientifico

Nome italiano

Alchemilla transiens (Buser) Buser

Alchemilla

Alyssum bertolonii Desv.

Alisso di Bertoloni

Aphyllanthes monspeliensis L.

Afillante

Arnica montana L.

Arnica

Asplenium fontanum (L.) Bernh.

Asplenio delle fonti

Asplenium cuneifolium Viv

Asplenio delle serpentiniti

Bupleurum petraeum L.

Bupleuro delle rocce

Cardamine chelidonia L.

Billeri celidonia

Cardamine plumieri Vill.

Billeri di Plumier

Carduus carduelis (L.) Gren.

Cardo frizzolato

Carex ferruginea Scop. subsp. macrostachys (Bertol.) Arcang.

Carice delle Apuane

Carex fimbriata Schkuhr

Carice sfrangiata

Cheilanthes maderensis Lowe

Felcetta di Madera

Cheilanthes tinaei Tod.

Felcetta di Tineo

Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult.

Vedovina alpina

Cerastium utriense G. Barberis

Peverina di Voltri

Cirsium morisianum Rchb.

Cardo di Moris

Cirsium tuberosum (L.) All.

Cardo tuberoso

Cladium mariscus (L.) Pohl

Falasco

Convallaria majalis L.

Mughetto

Convolvulus siculus L.

Convolvolo siculo

Crepis albida Vill.

Radicchiella iberica

Crepis nicaeensis Balb.

Radicchiella di Nizza

Crocus ligusticus Mariotti

Zafferano ligure

Crocus versicolor Ker Gawl.

Zafferano della Riviera

Dactylorhiza species

Orchidea selvatica

Daphne species

Dafne

Dianthus furcatus Balb.

Garofano forcato

Dryopteris oreades Fomin

Felce abbreviata

Echinops ritro L.

Cardo pallottola

Erica cinerea L.

Erica cinerea

Erigeron gaudinii Brügger

Cèspica di Gaudin

Eriophorum species

Pennacchi

Erythronium dens-canis L.

Dente di cane

Euphorbia biumbellata Poiret

Euforbia a doppia ombrella

Euphorbia hyberna L. subsp. canuti (Parl.) Tutin

Euforbia irlandese di Canut

Euphorbia hyberna L. subsp. insularis (Boiss.) Briq.

Euforbia irlandese delle isole

Euphorbia segetalis L.

Euforbia delle messi

Euphorbia serrata L.

Euforbia dentata

Euphorbia terracina L.

Euforbia di Terracina

Euphorbia valliniana Belli

Euforbia di Vallino

Fuirena pubescens (Poir.) Kunth

Lisca pubescente

Galantus nivalis L.

Bucaneve

Galium obliquum Vill.

Caglio obliquo

Galium scabrum L.

Caglio ellittico

Genista hispanica L.

Ginestra ispanica

Genista salzmanni D.C. (incl. G. desoleana Valsecchi)

Ginestra di Salzmann

Gentiana species

Genziana

Gentianella species

Genzianella

Globularia alypum L.

Vedovella cespugliosa

Globularia repens Lam.

Vedovella minore

Halimium halimifolium (L.) Willk.

Cisto giallo

Helianthemum lunulatum (All.) DC.

Eliantemo ligure

Hyacinthoides italica (L.) Rothm

Scilla italica

Hyssopus officinalis L.

Issopo

Iberis sempervirens L.

Iberide sempreverde

Ilex aquifolium L.

Agrifoglio

Iris species

Giaggiolo selvatico

Juncus filiformis L.

Giunco filiforme

Juncus fontanesii J. Gay

Giunco di Desfontaines

Juncus trifidus L.

Giunco trifido

Juniperus communis L.

Ginepro

Juniperus oxycedrus L.

Ginepro rosso

Kundmannia sicula (L.) DC.

Kundmannia

Lamium orvala L.

Falsa ortica maggiore

Lavatera arborea L.

Lavatera maggiore

Leucanthemum coronopifolium Vill. ceratophylloides (All.) Vogt et Greuter

Margherita laciniata

Leucanthemum subglaucum De Laramb.

Margherita ottoploide

Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos

Margherita discoidea

Leucojum vernum L.

Campanelle

Linaria angustissima (Loisel.) Borbás

Linaiola italica

Ludwigia palustris (L.) Elliot

Porracchia dei fossi

Luzula spicata (L.) DC. mutabilis Chrtek et Kriša

Erba lucciola pendula

Lycopodium annotinum L.

Licopodio annotino

Lythrum junceum Banks et Sol.

Salcerella meridionale

Medicago disciformis DC.

Erba medica disciforme

Micromeria marginata (Sm.) Chater

Issopo delle Alpi Marittime

Minuartia capillacea (All.) Graebn.

Minuartia capillare

Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell.

Minuartia rupestre

Moricandia arvensis (L.) DC.

Moricandia comune

Narcissus species

Narciso

Oenothera marinellae Soldano

Enotera di Marinella

Onosma helvetica Boiss. em. Teppner

Viperina svizzera

Orchis species sensu latissimo (incluse Anacamptis,Traunsteinera)

Orchidea selvatica

Orobanche bartlingii Griseb. = O. alsatica Kirschl.

Succiamele della cervaria

Pedicularis species

Pedicolare

Periploca graeca L.

Periploca

Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens (Jord.) Pilg.

Piantaggine rossastra

Polygonum robertii Loisel.

Poligono di Robert

Potentilla detommasii Ten.

Cinquefoglia di De Tommasi

Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not.

Cinquefoglia sassifraga

Prunella hyssopifolia L.

Prunella a foglie strette

Quercus suber L.

Quercia da sughero

Ranunculus flammula L.

Ranucolo delle passere

Ranunculus gramineus L.

Ranuncolo gramineo

Ranunculus reptans L.

Ranuncolo reptante

Rhynchospora alba (L.) Vahl

Rincospora chiara

Rhaponticum heleleniifolium Gren. et Godr. bicknellii (Briq.) Greuter

Fiordaliso rapontico

Ruscus aculeatus L.

Pungitopo

Ruscus hypoglossum L.

Pungitopo maggiore

Santolina ligustica Arrigoni

Crespolina ligure

Scilla bifolia L.

Scilla bifoglia

Sedum fragrans 't Hart

Semprevivo odoroso

Sedum monregalense Balb.

Semprevivo di Mondovì

Serapias species

Serapide

Sesleria uliginosa Opiz

Sesleria delle paludi

Silene campanula Pers.

Silene campanula

Silene niceensis All.

Silene di Nizza

Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz

Sorbo alpino

Stipa juncea L.

Lino delle fate giunchiforme

Taxus baccata L.

Tasso

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.

Teesdalia a stelo nudo

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.

Tricoforo cespuglioso

Triglochin palustre L.

Giuncastrello alpino

Trollius europaeus L.

Botton d’oro

Utricularia species

Erba vescica

Veronica allionii Vill.

Veronica di Allioni

Vicia benghalensis L.

Veccia rosso-nera

Viola bertolonii Pio emend. Merxm. et W. Lippert

Viola di Bertoloni

Viola calcarata L. subsp. cavillieri (W.Becker) Merxm. et W.Lippert

Viola di Cavillier

Viola palustris L.

Viola delle paludi

 

 

TABELLA C [10]

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[6] Reca disposizioni finanziarie.

[7] Reca dichiarazione d'urgenza.

[8] Allegato così sostituito dall'art. 15 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[9] Allegato così sostituito dall'art. 15 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[10] Tabella soppressa dall'art. 21 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.