§ 4.6.3 - L.R. 15 novembre 1983, n. 39.
Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla Legge 29 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:15/11/1983
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Le Commissioni provinciali previste dall'articolo e della legge 29 giugno 1939, n. 1497 come modificato dall'articolo 31, sesto comma, del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, sono composte da
Art. 2.      Le Commissioni provinciali sono convocate dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti
Art. 3.      Ai componenti delle Commissioni provinciali sono corrisposte le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla legge regionale vigente in materia
Art. 4.      Con apposito regolamento sarà disciplinato il funzionamento delle Commissioni
Art. 5.      E' abrogato l'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23
Art. 6.      Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali siano state già nominate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1978, n. 23, al fine [...]


§ 4.6.3 - L.R. 15 novembre 1983, n. 39. [1]

Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(B.U. 7 dicembre 1983, n. 49).

 

     Art. 1.

     Le Commissioni provinciali previste dall'articolo e della legge 29 giugno 1939, n. 1497 come modificato dall'articolo 31, sesto comma, del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, sono composte da:

     a) l'assessore regionale incaricato con funzioni di Presidente;

     b) un dipendente regionale del Settore Territorio - Ufficio beni ambientali, con funzione di Vice Presidente;

     c) il Sovraintendente per i beni ambientali e architettonici della Liguria o un suo delegato;

     d) il Sovraintendente per i beni archeologici della Liguria o un suo delegato;

     e) tre esperti, per ciascuna Commissione, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due nominativi.

     Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica quattro anni.

     Il Presidente, allorché lo richieda la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede ad aggregare alle Commissioni un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 31, ultimo comma del d.P.R. 805/1975 citato.

     Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati con il decreto di costituzione delle singole commissioni e restano in carica per tutta la durata delle spese. Quando partecipano alle riunioni hanno diritto di voto. Agli stessi sono corrisposte le indennità ed i rimborsi spese di cui all'articolo 3.

     Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono assicurate da dipendenti del Settore Territorio - Ufficio beni ambientali.

     Le Commissioni hanno sede presso gli uffici della Regione.

 

     Art. 2.

     Le Commissioni provinciali sono convocate dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

     Le Commissioni deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 3.

     Ai componenti delle Commissioni provinciali sono corrisposte le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla legge regionale vigente in materia.

     Per i componenti delle Commissioni che siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 4.

     Con apposito regolamento sarà disciplinato il funzionamento delle Commissioni.

     Sino all'approvazione di detto regolamento si applicheranno, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni concernenti il funzionamento delle Commissioni contenute nel regolamento per l'attuazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357.

 

     Art. 5.

     E' abrogato l'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23.

 

     Art. 6.

     Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali siano state già nominate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1978, n. 23, al fine dell'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante integrazione delle Commissioni stesse con il componente di cui alla lettera b), articolo 1.

     Il termine di durata in carica delle Commissioni decorre dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si provvede all'integrazione.

     Sono comunque fatte salve le designazioni degli esperti già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 5 giugno 2009, n. 22, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della stessa L.R. 22/2009.