§ 4.4.29 - L.R. 31 ottobre 2006, n. 35.
Attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:31/10/2006
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Deroghe)
Art. 3.  (Contenuto e procedure delle deroghe)
Art. 4.  (Prelievo)
Art. 5.  (Sospensione del prelievo)
Art. 6.  (Relazione informativa)
Art. 7.  (Misure di salvaguardia in ambito venatorio nelle Zone di protezione speciale
Art. 8.  (Controlli)
Art. 9.  (Sanzioni)
Art. 10.  (Abrogazione di norme)
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 4.4.29 - L.R. 31 ottobre 2006, n. 35.

Attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale

(B.U. 2 novembre 2006, n. 16)

 

CAPO I

DEROGHE

 

Art. 1. (Finalità)

     1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4 e degli articoli 9 e 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Deroghe)

     1. La Regione Liguria può adottare quale provvedimento di carattere eccezionale apposite deroghe di durata non superiore ad una stagione venatoria, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

     a) nell’interesse della salute, della sicurezza pubblica;

     b) nell’interesse della sicurezza aerea;

     c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

     d) per la protezione della flora e della fauna;

     e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento;

     f) ai fini del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;

     g) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità nei limiti assegnati alla Regione.

     2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis della legge 157/1992 e successive modifiche.

     3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) della presente legge, le deroghe adottate per le ragioni di cui al comma 1, lettera g) sono vietate nelle Zone di protezione speciale (ZPS).

 

     Art. 3. (Contenuto e procedure delle deroghe)

     1. La Regione, previo parere obbligatorio dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere autorizzati, entro quali limiti e da quali persone, adotta direttamente le deroghe di cui all’articolo 2, comma 1, per le ragioni di cui alle lettere a), b), e), g) e, su richiesta motivata e documentata delle Province, adotta le deroghe per le ragioni di cui alle lettere c), d) e f).

     2. Ai fini dell'adozione, le deroghe dovranno indicare:

     a) le specie che formano oggetto del prelievo in deroga;

     b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di prelievo autorizzati ed i soggetti autorizzati;

     c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

     d) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie;

     e) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto.

     3. Le deroghe di cui all’articolo 2, comma 1, adottate per le ragioni di cui alla lettera g) non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica delle popolazioni oggetto del prelievo. Tale diminuzione è accertata dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o da istituti scientifici riconosciuti.

 

     Art. 4. (Prelievo)

     1. La Regione individua i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo in deroga di cui all’articolo 2, comma 1.

     2. I prelievi in deroga di cui all'articolo 2, comma 1, adottati per le ragioni di cui alle lettere c) e g) sono certificati dall'apposita scheda di prelievo approvata dalla Regione, rilasciata ai soggetti autorizzati dalle Province anche tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini. I capi abbattuti dovranno essere segnati sull’apposita scheda al momento della raccolta.

     3. I soggetti autorizzati riconsegnano la scheda di cui al comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno alle Province competenti per territorio. Le Province, entro il 30 aprile successivo, inviano i dati elaborati alla Regione.

 

     Art. 5. (Sospensione del prelievo)

     1. La Regione può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga.

     2. Limitatamente alle deroghe attivate per le ragioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), la Regione sospende il prelievo venatorio quando accerta che il numero dei prelievi eccede la quota assegnata. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare le modalità con cui viene effettuato tale accertamento. Nelle more dell’approvazione delle modalità di accertamento non possono essere attivate deroghe per le ragioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).

 

     Art. 6. (Relazione informativa)

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Locali, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministro delle Politiche Europee, nonché all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge. Tale relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

 

CAPO II

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

 

     Art. 7. (Misure di salvaguardia in ambito venatorio nelle Zone di protezione speciale [1])

     1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) vigono i seguenti divieti:

     a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

     b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

     c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE;

     d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

     e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);

     f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

     g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);

     h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e) della l. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto regionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS));

     i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;

     j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli [2].

     2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati per consentire la coerente applicazione della direttiva 79/409/CEE nelle aree ZPS.

 

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 8. (Controlli)

     1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge n. 157/1992.

 

     Art. 9. (Sanzioni)

     1. La mancata restituzione della scheda di prelievo entro i termini previsti dall'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione relativa alla mancata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme)

     1. La legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici), così come modificata dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 31, è abrogata.

     2. Il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 29/1994 è abrogato.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza)

      (Omissis)


[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.