§ 4.4.25 - L.R. 20 ottobre 2003, n. 25.
Deroga al divieto di cui al comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:20/10/2003
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Deroga).


Deroga al divieto di cui al comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 22 ottobre 2003, n. 13).

Art. 1. (Deroga).

     1. In via transitoria ed in deroga al divieto di cui all’articolo 9, comma 2 bis della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, per la sola stagione venatoria 2003/2004 sono consentite incentivazioni della specie fagiano a cura degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 13.