§ 4.4.20 - L.R. 2 ottobre 2000, n. 38.
Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2000/2001. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:02/10/2000
Numero:38


Sommario
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 27 bis).
Art. 7.  (Modificazione dell'articolo 34, comma 7).
Art. 8.  (Modificazione dell'articolo 34, comma 8).
Art. 9.  (Modificazione dell'articolo 35, comma 1).
Art. 10.  (Modificazione dell'articolo 35, comma 2).
Art. 11.  (Modificazioni dell'articolo 38).
Art. 12.  (Norma di rinvio).
Art. 13.  (Abrogazione di norme).
Art. 14.  (Norme di prima applicazione).
Art. 15.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.4.20 - L.R. 2 ottobre 2000, n. 38.

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2000/2001. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia.

(B.U. 4 ottobre 2000, n. 13).

CAPO I

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2000/2001. [1]

 

     Artt. 1. - 5. [1]

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

1 LUGLIO 1994, N. 29

 

Art. 6. (Inserimento dell'articolo 27 bis).

     1. [3]

 

     Art. 7. (Modificazione dell'articolo 34, comma 7).

     1. [4]

 

     Art. 8. (Modificazione dell'articolo 34, comma 8).

     1. [5]

 

     Art. 9. (Modificazione dell'articolo 35, comma 1).

     1. [6]

 

     Art. 10. (Modificazione dell'articolo 35, comma 2).

     1. [7]

 

     Art. 11. (Modificazioni dell'articolo 38).

     1. [8]

 

     Art. 12. (Norma di rinvio).

     1. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

 

     Art. 13. (Abrogazione di norme).

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) è abrogata la legge regionale 8 settembre 1999, n. 30 (disposizioni relative al calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 1999/2000);

     b) cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2000, n. 94 avente ad oggetto "Legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, articolo 34, comma 4. Approvazione Calendario venatorio e tesserino venatorio per la stagione 2000/2001".

 

     Art. 14. (Norme di prima applicazione).

     1. I regolamenti provinciali previsti all'articolo 9 sono approvati in sede di prima applicazione, per l'annata venatoria 2000/2001, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 


[1] Il Capo I, artt. 1 - 5, è stato abrogato dall'art. 11 della L.R. 3 settembre 2001, n. 28.

[1] Il Capo I, artt. 1 - 5, è stato abrogato dall'art. 11 della L.R. 3 settembre 2001, n. 28.

[3] Inserisce l'art. 27 bis dopo l'art. 27 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[4] Sostituisce il comma 7 dell'art. 34 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[5] Sostituisce il primo capoverso del comma 8 dell'art. 34 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[6] Modifica il comma 1 dell'art. 35 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[7] Modifica il comma 2 dell'art. 35 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[8] Sostituisce i commi 4 e 5 e aggiunge i commi da 6 a 10 dell'art. 38 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.