Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 caccia e tutela della fauna |
Data: | 02/10/2000 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 27 bis). |
Art. 7. (Modificazione dell'articolo 34, comma 7). |
Art. 8. (Modificazione dell'articolo 34, comma 8). |
Art. 9. (Modificazione dell'articolo 35, comma 1). |
Art. 10. (Modificazione dell'articolo 35, comma 2). |
Art. 11. (Modificazioni dell'articolo 38). |
Art. 12. (Norma di rinvio). |
Art. 13. (Abrogazione di norme). |
Art. 14. (Norme di prima applicazione). |
Art. 15. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 4.4.20 - L.R. 2 ottobre 2000, n. 38.
Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2000/2001. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia.
(B.U. 4 ottobre 2000, n. 13).
CAPO I
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2000/2001. [1]
Artt. 1. - 5. [1]
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
1 LUGLIO 1994, N. 29
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 27 bis).
1. [3]
Art. 7. (Modificazione dell'articolo 34, comma 7).
1. [4]
Art. 8. (Modificazione dell'articolo 34, comma 8).
1. [5]
Art. 9. (Modificazione dell'articolo 35, comma 1).
1. [6]
Art. 10. (Modificazione dell'articolo 35, comma 2).
1. [7]
Art. 11. (Modificazioni dell'articolo 38).
1. [8]
Art. 12. (Norma di rinvio).
1. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.
Art. 13. (Abrogazione di norme).
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
a) è abrogata la
b) cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2000, n. 94 avente ad oggetto "
Art. 14. (Norme di prima applicazione).
1. I regolamenti provinciali previsti all'articolo 9 sono approvati in sede di prima applicazione, per l'annata venatoria 2000/2001, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
[1] Il Capo I, artt. 1 - 5, è stato abrogato dall'art. 11 della
[1] Il Capo I, artt. 1 - 5, è stato abrogato dall'art. 11 della
[3] Inserisce l'art. 27 bis dopo l'art. 27 della
[4] Sostituisce il comma 7 dell'art. 34 della
[5] Sostituisce il primo capoverso del comma 8 dell'art. 34 della
[6] Modifica il comma 1 dell'art. 35 della
[7] Modifica il comma 2 dell'art. 35 della
[8] Sostituisce i commi 4 e 5 e aggiunge i commi da 6 a 10 dell'art. 38 della