§ 4.4.3 - L.R. 25 gennaio 1984, n. 7.
Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:25/01/1984
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La presente legge, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19, anche per una più efficace tutela della fauna, disciplina l'attività di tassidermia e di [...]
Art. 2.      Le attività di tassidermia e di imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione cui provvede la Provincia, previo parere favorevole della Commissione indicata all'articolo [...]
Art. 3.      La Provincia nomina, all'interno del Comitato tecnico consultivo provinciale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19, una Commissione per la tassidermia e [...]
Art. 4.      E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti
Art. 5.      Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'Amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque [...]
Art. 6.      Il tassidermista od imbalsamatore nel caso gli pervengano esemplari appartenenti a specie delle quali è vietata la caccia o per i quali ritenga che la loro detenzione costituisca violazione di [...]
Art. 7.      Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge praticano la tassidermia o l'imbalsamazione sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e devono sospendere da [...]
Art. 8.      Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 10, l'autorizzazione di cui all'articolo 2 è sospesa a tempo indeterminato nel caso che l'imbalsamatore o il tassidermista non [...]
Art. 9.      Coloro che detengono a qualsiasi titolo animali imbalsamati debbono fornire l'elenco dettagliato alla Provincia, con lettera raccomandata, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della [...]
Art. 10.      Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni
Art. 11.      Ferma restando la competenza della Provincia a norma dell'articolo 6, terzo comma della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 e dei soggetti indicati all'articolo 13 della legge 24 novembre [...]
Art. 12.      Per l'esercizio della delega si applicano le disposizioni previste agli articoli 35, 36, 38 e 39 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19


§ 4.4.3 - L.R. 25 gennaio 1984, n. 7.

Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

(B.U. 15 febbraio 1984, n. 7).

 

Art. 1.

     La presente legge, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19, anche per una più efficace tutela della fauna, disciplina l'attività di tassidermia e di imbalsamazione. Le relative funzioni sono delegate alle Province.

 

     Art. 2.

     Le attività di tassidermia e di imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione cui provvede la Provincia, previo parere favorevole della Commissione indicata all'articolo 3. Sono esentati all'autorizzazione gli enti e le istituzioni pubbliche quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini.

 

     Art. 3.

     La Provincia nomina, all'interno del Comitato tecnico consultivo provinciale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19, una Commissione per la tassidermia e l'imbalsamazione composta dal Presidente della Giunta provinciale, o per sua delega da un Consigliere provinciale, che la presiede, e da otto componenti, ciascuno in rappresentanza delle categorie indicate alle lettere da b) ad i) dello stesso articolo 5, secondo comma; la Commissione è integrata da un laureato in scienze naturali o biologiche particolarmente esperto nella fauna locale e nei problemi della tassidermia e dell'imbalsamazione.

     La Commissione, prima di esprimere il proprio parere

sull'autorizzazione di cui all'articolo 2, deve accertare con apposito esame che il richiedente possegga un'adeguata conoscenza faunistica e sia esperto delle tecniche della tassidermia e dell'imbalsamazione ed in particolare delle sostanze impiegate in tassidermia, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nell'uso delle stesse.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può emanare direttive vincolanti per gli Enti delegati in ordine alla disciplina delle prove di esame di cui al comma precedente.

     A tutti i componenti la Commissione per la tassidermia e l'imbalsamazione si applica l'articolo 32, ultimo comma, della legge regionale giugno 1979, n. 19.

 

     Art. 4.

     E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

     a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna indigena che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;

     b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine in conformità ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l'Italia;

     c) alla fauna domestica.

     E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è consentita l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando un'autorizzazione sia richiesta.

 

     Art. 5.

     Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'Amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare; deve inoltre indicare le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

 

     Art. 6.

     Il tassidermista od imbalsamatore nel caso gli pervengano esemplari appartenenti a specie delle quali è vietata la caccia o per i quali ritenga che la loro detenzione costituisca violazione di norme venatorie o di altra natura, deve darne immediata notizia alla Provincia, indicando le generalità del cliente o le diverse circostanze nelle quali sia venuto in possesso dell'animale.

     Gli esemplari di cui al comma precedente devono essere messi a disposizione della competente autorità venatoria provinciale, la quale provvederà, in base alla vigente normativa per la destinazione della fauna, viva o morta, illegittimamente abbattuta o catturata.

 

     Art. 7.

     Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge praticano la tassidermia o l'imbalsamazione sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e devono sospendere da tale data ogni ulteriore atto di tassidermia o di imbalsamazione, fino al rilascio dell'autorizzazione.

     Contestualmente alla richiesta di autorizzazione l'interessato deve indicare tutti gli animali vivi, morti, ancora da preparare o già preparati, a qualsiasi titolo detenuti.

     L'indicazione di cui al comma precedente sostituisce l'obbligo previsto dall'articolo 9 della presente legge qualora la richiesta di autorizzazione sia stata presentata nello stesso termine indicato in tale articolo.

     Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati dopo l'entrata in vigore della presente legge un'etichetta fissata all'animale stesso contenente la dicitura «Provincia di ... », le proprie generalità, il numero di riferimento del registro di cui all'art. 5.

 

     Art. 8.

     Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 10, l'autorizzazione di cui all'articolo 2 è sospesa a tempo indeterminato nel caso che l'imbalsamatore o il tassidermista non ottemperi alle disposizioni della presente legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione stessa ed è revocata nel caso di più violazioni della stessa disposizione o prescrizione.

     Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire agli incaricati per l'osservanza della presente legge l'ispezione nei locali adibiti all'esercizio dell'attività o al deposito degli animali preparati o da preparare.

 

     Art. 9.

     Coloro che detengono a qualsiasi titolo animali imbalsamati debbono fornire l'elenco dettagliato alla Provincia, con lettera raccomandata, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10.

     Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

     a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000 e l'esecuzione della possibilità di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, per chi esercita la tassidermia o l'imbalsamazione senza la precitata autorizzazione;

     b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 per l'imbalsamazione di ogni esemplare diverso da quelli per i quali l'articolo 4 consente l'imbalsamazione;

     c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per irregolarità nella tenuta del registro di cui all'articolo 5;

     d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 400.000 per inosservanza dell'obbligo di notizia previsto dall'articolo 6;

     e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 per la mancata apposizione dell'etichetta di cui all'articolo 7, quarto comma, o per difformità della stessa rispetto alle indicazioni dal medesimo articolo previste;

     f) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 60.000 a lire 600.000 per il rifiuto dell'ispezione di cui all'articolo 8, secondo comma;

     g) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 per la mancata presentazione nei termini dell'elenco di cui all'articolo 9.

     Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma precedente si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

 

     Art. 11.

     Ferma restando la competenza della Provincia a norma dell'articolo 6, terzo comma della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 e dei soggetti indicati all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la vigilanza per l'osservanza della presente legge è affidata anche ai soggetti indicati all'articolo 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

     Qualora sia contestata una violazione da soggetti non inquadrabili nell'ordinamento della Provincia, per il seguito del procedimento sanzionatorio e per la destinazione delle relative somme si fa riferimento alla Provincia competente per territorio.

 

     Art. 12.

     Per l'esercizio della delega si applicano le disposizioni previste agli articoli 35, 36, 38 e 39 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19.

     Per il finanziamento delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si applica l'articolo 16, lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.