§ 4.2.35 - L.R. 4 dicembre 2000 n. 42.
Integrazione alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:04/12/2000
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 1987 n. 25).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 19 della l.r. 25/1987).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.2.35 - L.R. 4 dicembre 2000 n. 42.

Integrazione alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).

(B.U. 6 dicembre 2000, n. 15).

 

     Art. 1. (Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 1987 n. 25). [1]

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2000:

     a) riduzione di lire 1.800.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2981: "Contributi in conto capitale a favore si soggetti diversi tramite i comuni per l'attuazione dei programmi organici di intervento e per interventi di recupero edilizio ed urbanistico, ivi comprese le finalizzate attività di diagnostica, acquisizione e costruzione (legge regionale 5 agosto 1987, n. 25)";

     b) istituzione del capitolo 2980 "Contributi in conto capitale per il recupero del patrimonio edilizio esistente" con lo stanziamento di lire 1.800.000.000 in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 19 della l.r. 25/1987). [2]

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 


[1] Inserisce l'art. 18 bis nella L.R. 5 agosto 1987, n. 25.

[2] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 19 della L.R. 5 agosto 1987, n. 25.