§ 4.1.40 - L.R. 15 luglio 1993, n. 33.
Accelerazione di procedure e completamento della delega alle province in materia espropriativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:15/07/1993
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Accelerazione delle procedure espropriative dell'ENEL).
Art. 2.  (Completamento della delega alle province in materia espropriativa).
Art. 3.  (Norma transitoria).
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.  (Abrogazione di norme).


§ 4.1.40 - L.R. 15 luglio 1993, n. 33.

Accelerazione di procedure e completamento della delega alle province in materia espropriativa.

(B.U. 4 agosto 1993, n. 6).

 

Art. 1. (Accelerazione delle procedure espropriative dell'ENEL).

     1. L'ENEL, per le occupazioni temporanee o d'urgenza occorrenti all'esecuzione delle opere elettriche fino a 150.000 volts, può avvalersi della procedura di cui all'articolo 3, commi 2 e seguenti della legge 3 gennaio 1978 n. 1 «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali».

     2. Nel procedere all'esproprio o all'asservimento delle aree, non occorre redigere uno stato di consistenza qualora a ciò si sia già provveduto in sede di occupazione ed il piano di esproprio o di asservimento non comporti variazioni rispetto allo stato di consistenza sulla base del quale è stata pronunciata l'occupazione stessa.

 

     Art. 2. (Completamento della delega alle province in materia espropriativa).

     1. Sono delegate alle province le funzioni regionali espropriative relative all'impianto di opere elettriche costruite dall'ENEL fino alla tensione di 150.000 volts, di cui al Testo Unico, 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici ed alla legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

     3. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

     a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

     b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     4. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentire le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

     5. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

     6. La delega alle province comprende anche i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla regione.

     7. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione.

     8. I fondi previsti in bilancio per il finanziamento di dette spese sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale fra le province in proporzione al numero delle pratiche definite per ciascuna circoscrizione provinciale nel triennio precedente.

 

     Art. 3. (Norma transitoria).

     1. Dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Servizio regionale Edilizia sociale e Affari generali dei LL.PP. provvede alla consegna alle province della documentazione relativa alle espropriazioni già concluse e a quelle in corso, di cui all'articolo 2, comma 6.

     2. La delega alle province di cui all'articolo 2 ha effetto dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5. (Abrogazione di norme).

     1. L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 agosto 1989 n. 32 e la legge regionale 12 aprile 1990 n. 18 sono abrogati.

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.