Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 05/05/1992 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 4. (Norma transitoria). |
Art. 5. (Omissis) |
§ 4.1.36 - L.R. 5 maggio 1992, n. 11.
Modifiche alla legge regionale n. 15/1989 recante: “Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative”.
(B.U. 20 maggio 1992, n. 9).
Artt. 1. - 3. [1]
Art. 4. (Norma transitoria).
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al sesto comma dell'articolo 23 ed al terzo comma dell'articolo 23 bis della
2. Per l'anno 1992 le proposte di iniziativa di cui all'articolo 23 e le domande di contributo di cui all'articolo 23 bis sono presentate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
(Omissis) [2].
Art 6.
(Omissis) [3].
[1] Modificano ed integrano la
[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[3] Reca dichiarazione d'urgenza.