§ 3.11.8 - L.R. 20 gennaio 1999, n. 2.
Differimento del termine previsto dall'articolo 20, comma 3, lettera A), della Legge Regionale 30 dicembre 1993 n. 63 recante norme in materia di cave.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 acque minerali, cave e torbiere
Data:20/01/1999
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Differimento di termine).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.11.8 - L.R. 20 gennaio 1999, n. 2. [1]

Differimento del termine previsto dall'articolo 20, comma 3, lettera A), della Legge Regionale 30 dicembre 1993 n. 63 recante norme in materia di cave.

(B.U. 10 febbraio 1999, n. 3).

 

Art. 1. (Differimento di termine).

     1. Il termine di validità delle autorizzazioni all'esercizio di cava rilasciate o modificate entro il 1985 è fissato al 31 ottobre 1999.

     2. Tale termine trova applicazione nei confronti dei titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 che presentino istanza di rinnovo entro il 27 gennaio 1999.

     3. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante l'avvenuta ottemperanza agli obblighi stabiliti nell'originario provvedimento autorizzativo.

     4. La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo entro il 27 gennaio 1999 comporta la cessazione della validità dell'autorizzazione fino all'approvazione del nuovo programma di coltivazione.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 13.