§ 3.10.24 - L.R. 20 marzo 1995, n. 16.
Ulteriori interventi regionali per far fronte agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 interventi conseguenti a calamità
Data:20/03/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione della legge).
Art. 2.  (Ulteriori interventi per le attività economiche).
Art. 3.  (Convenzione).


§ 3.10.24 - L.R. 20 marzo 1995, n. 16. [1]

Ulteriori interventi regionali per far fronte agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993.

(B.U. 29 marzo 1995, n. 7).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione della legge).

     1. Le provvidenze per le quali la Regione Liguria destina complessivamente lire 9.400.000.000, come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1994, n. 1 (interventi regionali per far fronte agli eventi alluvionali dei giorni 23, 24 e 95 settembre 1993), sono estese agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, ai sensi dell'articolo 1 del decreto- legge 30 maggio 1994, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1994, n. 471 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993).

 

     Art. 2. (Ulteriori interventi per le attività economiche).

     1. I contributi alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A., concessi ai sensi della legge regionale n. 1/1994, sono utilizzati anche per finanziamenti agevolati, di durata non superiore a cinque anni, alle imprese in attesa di ottenere i contributi previsti dall'articolo 8 della legge n. 471/1994.

     2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1/1994 esteso ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1, è commisurato all'abbattimento del tasso convenzionale in ragione di tre punti per il primo biennio.

 

     Art. 3. (Convenzione).

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla modifica della convenzione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 1/1994, per consentire alle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 471/1994 di beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 2, comma 1.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 13.