Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 interventi conseguenti a calamità |
Data: | 20/03/1995 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione della legge). |
Art. 2. (Ulteriori interventi per le attività economiche). |
Art. 3. (Convenzione). |
§ 3.10.24 - L.R. 20 marzo 1995, n. 16. [1]
Ulteriori interventi regionali per far fronte agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993.
(B.U. 29 marzo 1995, n. 7).
Art. 1. (Ambito di applicazione della legge).
1. Le provvidenze per le quali la Regione Liguria destina complessivamente lire 9.400.000.000, come previsto dall'articolo 1 della
Art. 2. (Ulteriori interventi per le attività economiche).
1. I contributi alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A., concessi ai sensi della
2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della
Art. 3. (Convenzione).
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla modifica della convenzione di cui all'articolo 8, comma 2, della
[1] Abrogata dall'art. 2 della