§ 2.9.184 - D.P.R. 17 giugno 2004, n. 217.
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:17/06/2004
Numero:217


Sommario
Art. 1. 1. Nel comma 5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: «i periti agrari» sono inserite le seguenti: «gli agrotecnici,»


§ 2.9.184 - D.P.R. 17 giugno 2004, n. 217.

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitofarmaci.

(G.U. 19 agosto 2004, n. 194)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, n. 6914/2002 dell'8 maggio 2002, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 2 agosto 2002;

Considerato che per l'esecuzione delle statuizioni contenute nella citata decisione n. 6914/2002, occorre modificare il regolamento n. 290 del 2001 nella parte in cui non include gli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Acquisiti i pareri della XIII Commissione della Camera dei deputati in data 7 aprile 2004 e della 12ª Commissione del Senato della Repubblica in data 27 aprile 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

1. Nel comma 5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: «i periti agrari» sono inserite le seguenti: «gli agrotecnici,».