§ 3.10.7 - L.R. 30 maggio 1980, n. 30.
Provvidenze per danni da avversità atmosferiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 interventi conseguenti a calamità
Data:30/05/1980
Numero:30


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate da eventi atmosferici dichiarati eccezionali con le procedure di cui alla l. 25 maggio 1970, n. 364 e all'art. 70 del d.P.R. 24 luglio [...]
Art. 2.      Alle aziende di cui all'art. 1 la Regione concede un contributo fino al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato e comunque in misura non superiore a L. 600.000 per ettaro alle aziende a [...]
Art. 3.      Nella determinazione da parte della Regione delle provvidenze disposte in applicazione della l. 25 maggio 1970, n. 364 si tiene conto dei contributi concessi ai sensi della presente legge al [...]
Art. 4.      Il Presidente della Giunta regionale nel rendere noto l'avvenuto riconoscimento ministeriale dell'eccezionalità dell'evento che ha causato il danno fissa, altresì, nel decreto il termine [...]
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 3.10.7 - L.R. 30 maggio 1980, n. 30. [1]

Provvidenze per danni da avversità atmosferiche.

(B.U. 18 giugno 1980, n. 25).

 

Art. 1.

     A favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate da eventi atmosferici dichiarati eccezionali con le procedure di cui alla l. 25 maggio 1970, n. 364 e all'art. 70 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 possono essere concesse, per sovvenire alle immediate necessità aziendali, le agevolazioni di cui agli articoli che seguono.

 

     Art. 2.

     Alle aziende di cui all'art. 1 la Regione concede un contributo fino al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato e comunque in misura non superiore a L. 600.000 per ettaro alle aziende a prevalente indirizzo ortofrutticolo e a L. 300.000 per ettaro a quelle a prevalente indirizzo zootecnico.

 

     Art. 3.

     Nella determinazione da parte della Regione delle provvidenze disposte in applicazione della l. 25 maggio 1970, n. 364 si tiene conto dei contributi concessi ai sensi della presente legge al fine di evitare che il complesso dei benefici superi per ciascuna azienda l'intero danno accertato.

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Giunta regionale nel rendere noto l'avvenuto riconoscimento ministeriale dell'eccezionalità dell'evento che ha causato il danno fissa, altresì, nel decreto il termine inderogabile ed improrogabile entro il quale le domande devono essere presentate.

     Le domande, dirette alla Regione, vanno presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio i quali, su parere conforme di una Commissione formata dai Presidente delle Comunità montane e dai Presidenti dei Consorzi dei comuni per le deleghe in agricoltura nonché da un rappresentante delle organizzazioni sindacali agricole più rappresentative a livello nazionale, provvederanno all'istruzione delle stesse ed alla concessione e liquidazione della quota regionale del contributo ammesso in conformità all'art. 29 della l.r. 30 maggio 1978, n. 27.

     La Giunta regionale delibera le direttive cui devono uniformarsi gli Ispettorati provinciali.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.