§ 3.9.34 - L.R. 4 luglio 2008, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 lavoro e occupazione
Data:04/07/2008
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Inserimento di articolo)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Disposizioni attuative)


§ 3.9.34 - L.R. 4 luglio 2008, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)

(B.U. 9 luglio 2008, n. 9)

 

Art. 1. (Inserimento di articolo)

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

          Art. 3. (Disposizioni attuative)

     1. Le modalità di applicazione dell’articolo 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale che viene approvata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Inserisce l'art. 8 bis nella L.R. 13 agosto 2007, n. 30.