§ 3.3.8 - L.R. 4 agosto 2000, n. 36.
Norme in materia di associazioni allevatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia
Data:04/08/2000
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Finanziamento delle Associazioni Allevatori).
Art. 2.  (Svolgimento di iniziative zootecniche).
Art. 3.  (Modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi e procedure).
Art. 4.  (Norma transitoria).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 3.3.8 - L.R. 4 agosto 2000, n. 36.

Norme in materia di associazioni allevatori.

(B.U. 6 settembre 2000, n. 11)

 

Art. 1. (Finanziamento delle Associazioni Allevatori).

     1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, alle Associazioni tra gli allevatori riconosciute, contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le spese relative alla tenuta dei libri genealogici del bestiame e fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli funzionali a titolo di anticipazione sul contributo dello Stato per dette attività.

     La spesa ammissibile a contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, dei numero delle stalle e della situazione ambientale e produttiva delle zone.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra le Associazioni provinciali e regionale degli allevatori sulla base dei programmi presentati e ammessi a finanziamento dalla Regione ai sensi dell'articolo 3.

     3. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame confluiscono nel bilancio regionale.

     L'eventuale eccedenza delle somme, anticipate dalla Regione ai sensi della presente legge rispetto a quelle assegnate dallo Stato, rimane a carico della Regione.

 

     Art. 2. (Svolgimento di iniziative zootecniche).

     1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile alle Associazioni provinciali e regionale degli allevatori riconosciute per lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale e di attività connesse con l'applicazione di regolamenti della Unione europea.

 

     Art. 3. (Modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi e procedure).

     1. Le Associazioni provinciali e regionale fra gli allevatori, per ottenere i contributi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita domanda con allegato il programma di attività da svolgere nell'anno stesso.

     2. La Regione, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, approva le iniziative e liquida un acconto pari all'80 per cento del contributo; il restante importo viene liquidato ad avvenuta verifica dell'attività svolta.

     3. La Regione stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2 decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione ai seguenti capitoli:

     a) 6670 "Contributi alle Associazioni provinciali e regionale degli allevatori a titolo di anticipazione sul contributo dello Stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame";

     b) 6675 "Spese per lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale e di attività connesse all'applicazione di regolamenti della Unione europea".

     2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.