§ 3.2.52 - L.R. 30 novembre 1988, n. 67.
Modifiche ed integrazioni della l.r. 8 maggio 1985, n. 41 “Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre”.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:30/11/1988
Numero:67


Sommario
Artt. 1. - 6. 
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.  (Norma transitoria).


§ 3.2.52 - L.R. 30 novembre 1988, n. 67. [1]

Modifiche ed integrazioni della l.r. 8 maggio 1985, n. 41 “Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre”.

(B.U. 21 dicembre 1988, n. 51).

 

     Artt. 1. - 6. [2]

 

     Art. 7.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità economica europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge gli interessati presentano le domande di cui al 1° comma dell'art. 5 della l.r. n. 41/1985 come modificato dalla presente legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al 1° comma.

     3. Gli enti delegati nei successivi sessanta giorni, trasmettono alla Regione la relazione di cui al 2° comma dell'art. 5 della l.r. n. 41/1985 come modificato dalla presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 8 maggio 1985, n. 41.

[3] Reca disposizioni finanziarie.