§ 3.2.4 - L.R. 9 giugno 1975, n. 33.
Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna Provincia della Regione Liguria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:09/06/1975
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Fatto salvo l'adeguamento delle norme contenute nella presente legge alle direttive emanate dalla Comunità economica europea e fino all'entrata in vigore di eventuale normativa statale che [...]
Art. 2.      L'Albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna Provincia dalla Commissione di cui al successivo articolo
Art. 3.      La Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale è composta
Art. 4.      L'iscrizione all'Albo è consentita a coloro che ne abbiano titolo ai sensi del comma successivo ovvero siano in possesso del «brevetto di agricoltore professionale» ed abbiano compiuto il [...]
Art. 5.      In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi all'Albo professionale tutti coloro che presentino domanda alla Commissione provinciale di [...]
Art. 6.      La Commissione provinciale durante il periodo della sua durata in carica e fino a sei mesi prima della scadenza provvede alla revisione dell'elenco degli iscritti all'Albo, e, nel caso di [...]
Art. 7.      Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è Istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 6, la quale è composta
Art. 8.      Le provvidenze amministrate dalla Regione Liguria a favore dell'agricoltura possono essere concesse solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti all'Albo professionale di cui alla presente [...]
Art. 9.      Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione che deve contenere fra l'altro le modalità e i [...]


§ 3.2.4 - L.R. 9 giugno 1975, n. 33. [1]

Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna Provincia della Regione Liguria.

(B.U. 18 giugno 1975, n. 24).

 

Art. 1.

     Fatto salvo l'adeguamento delle norme contenute nella presente legge alle direttive emanate dalla Comunità economica europea e fino all'entrata in vigore di eventuale normativa statale che regoli la materia con principi analoghi è istituito un Albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso gli uffici regionali dell'agricoltura delle singole Province della Liguria.

     Possono iscriversi ad esso tutti coloro che dimostrino di dedicare personalmente, in modo abituale e continuativo e a titolo principale la loro attività lavorativa all'esercizio dell'agricoltura.

 

     Art. 2.

     L'Albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna Provincia dalla Commissione di cui al successivo articolo.

     I servizi di segreteria per il funzionamento delle Commissioni provinciali sono apprestati dagli uffici regionali dell'agricoltura delle singole Province.

 

     Art. 3.

     La Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale è composta:

     1) da quindici rappresentanti eletti dagli iscritti all'Albo;

     2) da sette rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative nella Provincia, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i designati dalle stesse organizzazioni;

     3) da un rappresentante del settore agricoltura della Regione;

     4) dai rappresentanti dell'Ordine provinciale dei dottori in agraria e di quello dei periti agrari, nel caso che in Provincia non fossero costituiti tali ordini il Presidente della Giunta regionale nominerà, con suo decreto, un dottore in agraria e un perito agrario;

     5) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

     Il Presidente ed il vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza fra i componenti di cui ai nn. 1) e 2).

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

     Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     La Commissione dura in carica cinque anni.

 

     Art. 4.

     L'iscrizione all'Albo è consentita a coloro che ne abbiano titolo ai sensi del comma successivo ovvero siano in possesso del «brevetto di agricoltore professionale» ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

     L'iscrizione avviene per titoli per coloro i quali siano in possesso di una laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria, di un diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, sempreché abbiano i requisiti di cui all'art. 1.

     Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, sempreché abbiano i requisiti di cui all'art. 1.

     La Commissione esaminatrice sarà composta da cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3 e sarà presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato.

 

     Art. 5.

     In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi all'Albo professionale tutti coloro che presentino domanda alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 e che abbiano i seguenti requisiti:

     a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

     b) risultino, sulla base di idonea documentazione da valutarsi dalla Commissione provinciale, dedicare personalmente in modo abituale e continuativo e a titolo principale la loro attività lavorativa all'esercizio dell'agricoltura e che pertanto siano titolari o contitolari in qualità di unità attive di ditte accertate quali contribuenti a cura del Servizio contributi agricoli unificati secondo le leggi vigenti in materia.

     Per la costituzione delle prime Commissioni provinciali i rappresentanti di cui al punto 7) dell'art. 3 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale fra i designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative in ragione di almeno uno per ciascuna di esse.

 

     Art. 6.

     La Commissione provinciale durante il periodo della sua durata in carica e fino a sei mesi prima della scadenza provvede alla revisione dell'elenco degli iscritti all'Albo, e, nel caso di cancellazione, provvede a darne comunicazione motivata all'interessato.

     Questi ha il diritto di ricorso alla Commissione regionale prevista dall'art. 7 entra trenta giorni dalla notificazione.

     Il ricorso contro la cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.

     La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

     L'iscritto che trasferisca la propria attività di cui all'art. 1 in altra Provincia della Liguria è cancellato dall'Albo nel quale è iscritto.

     Egli può chiedere l'iscrizione nel corrispondente Albo presso l'ufficio regionale dell'agricoltura della Provincia in cui si è trasferito.

 

     Art. 7.

     Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è Istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 6, la quale è composta:

     a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'Albo degli imprenditori agricoli;

     b) da un dirigente del settore agricoltura della Regione;

     c) da un esperto in materia giuridica e da un esperto di tecnica agricola scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

     I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il Presidente e il vice Presidente della Commissione.

 

     Art. 8.

     Le provvidenze amministrate dalla Regione Liguria a favore dell'agricoltura possono essere concesse solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti all'Albo professionale di cui alla presente legge, alle cooperative e alle forme associate nelle quali sia prevalente la partecipazione degli iscritti all'Albo.

     Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande un certificato comprovante tale iscrizione.

 

     Art. 9.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione che deve contenere fra l'altro le modalità e i termini per:

     a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione dell'Albo;

     b) le elezioni delle Commissioni provinciali che dovranno aver luogo un anno dopo l'entrata in vigore della legge mediante partecipazione degli iscritti all'Albo e con il sistema maggioritario;

     c) la compilazione in ciascuna provincia della lista degli iscritti aventi diritto di voto, a cura delle Commissioni provinciali;

     d) i ricorsi contro l'esclusione eventuale dalle liste di cui alla precedente lett. c);

     e) le prove pratiche per il conseguimento del brevetto di cui all'art. 4.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.