§ 3.1.83 - L.R. 15 ottobre 2008, n. 36.
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:15/10/2008
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 4)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 5)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 6)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 7)
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 8)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 9)
Art. 9.  (Inserimento di articolo)
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 11)
Art. 11.  (Inserimento di articoli)
Art. 12.  (Abrogazione di articolo)
Art. 13.  (Norma transitoria)


§ 3.1.83 - L.R. 15 ottobre 2008, n. 36. [1]

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo)

(B.U. 21 ottobre 2008, n. 14)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2)

     1. (Omissis) [2].

     2. (Omissis) [3].

     3. (Omissis) [4].

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3)

     1. (Omissis) [5].

     2. (Omissis) [6].

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 4)

     1. (Omissis) [7].

     2. (Omissis) [8].

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 5)

     1. (Omissis) [9].

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 6)

     1. (Omissis) [10].

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 7)

     1. (Omissis) [11].

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 8)

     1. (Omissis) [12].

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 9)

     1. (Omissis) [13].

 

     Art. 9. (Inserimento di articolo)

     1. (Omissis) [14].

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 11)

     1. (Omissis) [15].

 

     Art. 11. (Inserimento di articoli)

     1. (Omissis) [16].

 

     Art. 12. (Abrogazione di articolo)

     1. L’articolo 12 della l.r. 19/2001 è abrogato.

 

     Art. 13. (Norma transitoria)

     1. In sede di prima applicazione, gli istruttori, le guide, i centri di immersione e le associazioni senza fini di lucro, già iscritti nell’Elenco regionale, sono tenuti al versamento della somma annua stabilita al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 19/2001, alla data del primo rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco stesso, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I modelli di domanda di cui al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001 sono pubblicati nel B.U.R.L. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.

     3. Le domande di iscrizione all’Elenco già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano valide e sono integrate sulla base dei nuovi modelli di domanda entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2.

     4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può adottare apposito provvedimento per il trasferimento a Unioncamere Liguria delle funzioni amministrative inerenti l’Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 13.

[2] Modifica il comma 4 dell’art. 2 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[3] Modifica il comma 5 dell’art. 2 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[4] Modifica il comma 6 dell’art. 2 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[5] Modifica il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[6] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 3 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[7] Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[8] Sostituisce la lettera g) del comma 1 dell’art. 4 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[9] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[10] Sostituisce il comma 1 dell’art. 6 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[11] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[12] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[13] Sostituisce il comma 2 dell’art. 9 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[14] Inserisce l'art. 10 bis nella L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[15] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 4 luglio 2001, n. 19.

[16] Inserisce gli artt. 11 bis, 11 ter e 11 quater nella L.R. 4 luglio 2001, n. 19.