Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 07/12/2001 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Non applicazione della tassa di rilascio e della tassa annuale per aprire e condurre agenzie di viaggio). |
Art. 2. (Abrogazione dell’obbligo di deposito cauzionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura delle agenzie di viaggio). |
Art. 3. (Norma transitoria). |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 3.1.66 - L.R. 7 dicembre 2001, n. 44.
Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).
(B.U. 9 gennaio 2002, n. 1).
Art. 1. (Non applicazione della tassa di rilascio e della tassa annuale per aprire e condurre agenzie di viaggio).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è sospesa l’applicazione della "tassa sulle concessioni regionali per licenza per aprire e condurre agenzie di viaggi" riportata al numero d’ordine 23 della tariffa allegata alla
2. Il comma 11 dell’articolo 7 della
Art. 2. (Abrogazione dell’obbligo di deposito cauzionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura delle agenzie di viaggio). [1]
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 dell’articolo 11 della
Art. 3. (Norma transitoria).
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a restituire i depositi cauzionali di cui all’articolo 2.
2. Coloro che abbiano costituito i depositi cauzionali attraverso polizza fidejussoria o fidejussione bancaria sono esentati da tale obbligo dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della