§ 3.1.42 - L.R. 7 aprile 1995, n. 26.
Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:07/04/1995
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Domande di contributo).
Art. 4.  (Concessione dei contributi).
Art. 5.  (Revoca dei contributi).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.42 - L.R. 7 aprile 1995, n. 26.

Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana.

(B.U. 26 aprile 1995, n. 9).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Per agevolare l'adeguamento ed il potenziamento degli aeroporti turistici di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana, al fine di consentire un maggiore afflusso turistico e di migliorare l'attività nel settore aerosportivo, la Regione concede contributi alle relative società di gestione ed ai relativi aeroclub.

 

     Art. 2. (Contributi).

     1. La Giunta regionale concede il contributo di cui all'articolo 1, sulla base di un programma triennale di investimenti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per i seguenti interventi:

     a) miglioramento funzionale dei fabbricati e delle strutture per l'utenza turistica e sportiva;

     b) acquisto di apparecchiature e mezzi destinati a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti e degli aeromobili.

     2. Al tal fine la Giunta regionale stabilisce entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, i criteri di ammissibilità e di priorità degli interventi e le modalità di liquidazione del contributo.

 

     Art. 3. (Domande di contributo).

     1. Le società di gestione e gli aeroclub degli aeroporti di cui all'articolo 1 presentano alla Regione Liguria domanda di contributo entro il mese di giugno di ciascun anno allegando il programma triennale di investimenti e i progetti delle opere per le quali si chiede il contributo.

 

     Art. 4. (Concessione dei contributi).

     1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, concede i contributi entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

 

     Art. 5. (Revoca dei contributi).

     1. Decorso un anno dalla concessione del contributo, senza che si sia avuto l'inizio delle attività previste dall'intervento ammesso, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     (Omissis)

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     (Omissis)