§ 3.1.32 - L.R. 12 luglio 1993, n. 30.
Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:12/07/1993
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Individuazione degli immobili).
Art. 3.  (Contributi regionali).
Art. 4.  (Fruizione pubblico degli immobili ammessi a contributo).
Art. 5.  (Ammontare dei contributi e criteri per la concessione).
Art. 6.  (Domande di contributo).
Art. 7.  (Liquidazione dei contributi).
Art. 8.  (Relazione annuale).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Norma transitoria).
Art. 11.  (Urgenza).


§ 3.1.32 - L.R. 12 luglio 1993, n. 30. [1]

Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria.

(B.U. 21 luglio 1993, n. 15).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria attraverso gli interventi previsti dalla presente legge promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale delle ville, delle dimore, dei castelli, delle fortificazioni e dei teatri storici nonché degli edifici religiosi non più destinati stabilmente al culto.

 

     Art. 2. (Individuazione degli immobili).

     1. La Regione, in collaborazione con i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, provvede alla individuazione, con apposito elenco, degli immobili maggiormente significativi, compresi gli eventuali parchi che ne costituiscono pertinenza, evidenziando, anche con documentazioni fotografiche, per ognuno di essi, gli elenchi di particolare importanza architettonica, storica, ambientale e artistica, lo stato di conservazione, gli interventi edilizi necessari e gli oneri relativi, la proprietà, l'utilizzo in atto, la destinazione urbanistica e l'esistenza di eventuali vincoli.

     2. Ai fini della individuazione degli immobili di cui al primo comma, i Comuni, su richiesta della Giunta regionale, trasmettono i dati in loro possesso concernenti gli immobili siti nell'ambito dei loro territori.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'elenco di cui al primo comma, che può essere aggiornato sulla base di nuovi elementi conoscitivi.

     4. Le leggi e i provvedimenti regionali in materia fiscale, turistica, urbanistica paesistico-ambientale, nonché in materia di piani a interventi comunitari, successivi all'entrata in vigore della presente legge, dovranno tener conto delle finalità generali di cui all'articolo 1 e in particolare prevedere agevolazioni a favore degli interventi volti al consolidamento e restauro degli immobili compresi nell'elenco.

 

     Art. 3. (Contributi regionali).

     1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi in conto capitale per interventi di consolidamento e restauro degli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, volti al conseguimento o al mantenimento della loro agibilità.

 

     Art. 4. (Fruizione pubblico degli immobili ammessi a contributo).

     1. I proprietari che presentano la domanda di contributo devono assicurare la fruizione culturale pubblica degli immobili, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione da stipulare con la Giunta regionale prima dell'atto di concessione del contributo.

 

     Art. 5. (Ammontare dei contributi e criteri per la concessione).

     1. I contributi sono concessi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo conto della individuazione effettuata ai sensi dell'articolo 2 e previo accertamento che l'intervento edilizio proposto corrisponda alle finalità previste dalla presente legge.

     2. In particolare, accertato che concorrono la concreta fattibilità sotto il profilo giuridico ed economico nonché la necessità dell'intervento, anche ai fini della fruibilità pubblica dell'immobile, si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

     a) interesse storico, artistico e ambientale dell'immobile;

     b) urgenza, entità quantitativa e qualitativa dell'intervento edilizio;

     c) eventuali altri contributi, anche statali, concessi per lo stesso scopo.

     3. A parità di condizioni sono privilegiati gli interventi che garantiscono una maggiore utilizzazione pubblica dell'immobile.

 

     Art. 6. (Domande di contributo).

     1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale accompagnate da adeguata progettazione, dalla documentazione della spesa, da tutti gli atti abilitativi previsti dalla legislazione vigente nonché da espresso impegno a consentire la pubblica fruizione dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3.

     2. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno provvede a determinare e ad aggiornare la graduatoria delle domande presentate nel corso dell'anno precedente sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, sentita una Commissione composta dal Presidente del Comitato regionale per i beni culturali e dai dirigenti, o loro delegati, dei servizi competenti in materia di beni e strutture culturali, beni ambientali e naturali nonché dei servizi regionali competenti in materia di costruzioni civili.

 

     Art. 7. (Liquidazione dei contributi).

     1. I contributi sono liquidati nella misura del 50 per cento all'inizio dei lavori e, nella restante misura, all'ultimazione dei lavori stessi, a seguito di presentazione della relativa documentazione prevista dalla normativa vigente in materia edilizia nonché alla verifica della corrispondenza rispetto al progetto e dell'osservanza degli obblighi previsti nella convenzione. Nei casi in cui la predetta documentazione non sia prevista dalla legge, l'ultimazione dei lavori è accertata dal servizio regionale competente in materia di costruzioni civili.

 

     Art. 8. (Relazione annuale).

     1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente legge e sulle problematiche emerse, anche con le eventuali indicazioni di modifiche legislative e che l'esperienza possa suggerire.

     2. La relazione che sarà presentata entro il 30 aprile 1995, fornirà in particolare indicazioni per l'eventuale conferimento di funzioni alle province.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.