Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 cultura |
Data: | 15/04/2002 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni transitorie per le domande di contributo). |
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 2.5.29 - L.R. 15 aprile 2002, n. 17. [1]
Riapertura dei termini previsti dall’articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 2 maggio 2002, n. 7).
Art. 1. (Disposizioni transitorie per le domande di contributo).
1. Il termine per la presentazione delle domande di contributi, di cui all’articolo 6, comma 1, della
2. La riapertura dei termini di cui al comma 1 è limitata alle iniziative di promozione culturale da realizzarsi nel corso dell’anno 2002.
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 36 della