§ 2.5.26 - L.R. 17 marzo 2000, n. 18.
Interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento "Genova Città europea della cultura nel 2004".


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:17/03/2000
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tipologie degli interventi).
Art. 3.  (Interventi di recupero e di ammodernamento).
Art. 4.  (Interventi di promozione culturale e turistica).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.5.26 - L.R. 17 marzo 2000, n. 18. [1]

Interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento "Genova Città europea della cultura nel 2004".

(B.U. 5 aprile 2000, n. 6).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nel quadro degli indirizzi dell'Unione Europea nel settore culturale, con particolare riferimento all'iniziativa di individuazione delle Città europee della cultura, la Regione Liguria attua interventi speciali al fine di contribuire alla realizzazione e alla promozione dell'evento "Genova Città europea della cultura nel 2004", considerato di notevole rilevanza per l'intero territorio regionale.

     2. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione può attivare accordi di programma con i competenti Ministeri, con gli Enti Locali e con vari soggetti pubblici e privati e può promuovere intese con altre Regioni europee, anche al fine di utilizzare risorse dell'Unione Europea.

 

     Art. 2. (Tipologie degli interventi).

     1. Per attuare le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove azioni di:

     a) valorizzazione delle strutture culturali e del patrimonio di interesse storico e artistico della città di Genova, mediante interventi di recupero e di ammodernamento;

     b) promozione culturale e turistica al fine di potenziare e diffondere l'immagine di Genova e della Liguria in Italia e all'estero.

 

     Art. 3. (Interventi di recupero e di ammodernamento).

     1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) comprendono interventi di natura architettonica, di adeguamento funzionale ed impiantistico e di allestimento delle strutture culturali e dei beni immobili di interesse storico e artistico della città di Genova.

     2. La Regione può inoltre sostenere progetti tesi al miglioramento della fruizione di tali strutture culturali e beni immobili di interesse storico e artistico, favorendone anche la messa in rete, al fine di ampliare l'accessibilità dei cittadini e di incrementare il turismo culturale.

     3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale approva il piano degli interventi contenente proposte progettuali presentate in primo luogo dal Comune di Genova, oltre che da enti pubblici e da associazioni senza scopo di lucro, e determina per ogni progetto l'importo dell'intervento regionale sulla base dei preventivi proposti e delle disponibilità di bilancio.

     4. L'intervento regionale in conto capitale è concesso, previa verifica del piano finanziario che documenti la copertura della spesa complessiva, per ciascuno dei singoli progetti approvati. Gli interventi regionali possono essere assegnati anche per opere già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     5. Il piano privilegia la realizzazione di interventi omogenei tra loro che consentano l'organizzazione in rete dei beni oggetto dell'intervento e allo stesso si applicano le disposizioni sullo strumento di valutazione di efficacia di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (Norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.

 

     Art. 4. (Interventi di promozione culturale e turistica).

     1. Gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) comprendono azioni promozionali, anche attraverso i media e gli operatori del settore, mirate ad incrementare e consolidare i flussi turistici italiani e stranieri, nonché iniziative e manifestazioni di notevole rilevanza culturale tese ad evidenziare le caratteristiche e le peculiarità culturali di Genova e della Liguria, nell'ambito delle finalità di conoscenza ed integrazione culturale promosse dall'Unione Europea.

     2. La Regione può realizzare gli interventi di cui al comma 1 direttamente o attraverso suoi Enti di promozione turistica e le Fondazioni partecipate dalla Regione stessa, in coordinamento con il Comune di Genova.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.