§ 2.5.24 - L.R. 11 giugno 1999, n. 16.
Integrazioni alla Legge Regionale 17 marzo 1983 n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:11/06/1999
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Inserimento di titolo).
Art. 2.  (Abrogazione di norme).
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 2.5.24 - L.R. 11 giugno 1999, n. 16. [1]

Integrazioni alla Legge Regionale 17 marzo 1983 n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modifiche.

(B.U. 23 giugno 1999, n. 9).

 

Art. 1. (Inserimento di titolo).

     1. [2].

 

     Art. 2. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 15 luglio 1993 n. 32 (interventi a sostegno del Teatro Comunale dell'Opera quale istituzione culturale di interesse regionale);

     b) legge regionale 14 settembre 1994 n. 54 (ulteriori interventi a sostegno del Teatro Comunale dell'Opera quale istituzione culturale di interesse regionale).

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

     - prelevamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999;

     - istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 3649 "Apporto della Regione Liguria al patrimonio della Fondazione Teatro Carlo Felice" con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

     - utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 3648 che assume la seguente denominazione "Contributo ordinario alla Fondazione Teatro Carlo Felice per la gestione del teatro".

     2. Per gli esercizi successivi, agli oneri del contributo ordinario di cui al capitolo 3648, si provvede con legge di bilancio.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.

[2] Aggiunge il titolo VI BIS alla L.R. 17 marzo 1983, n. 7.