Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 cultura |
Data: | 23/05/1980 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. La Regione interviene, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 4 dello Statuto a favore degli Istituti storici della Resistenza in Liguria e sostiene le attività di [...] |
Art. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi annuali a favore degli Istituti storici della Resistenza di cui all'art 1, giuridicamente riconosciuti od associati a istituti nazionali [...] |
Art. 3. Alla concessione dei contributi annuali di cui all'art. 2 la Giunta regionale provvede secondo le modalità di assegnazione di cui all'articolo stesso e sulla base di programma di attività [...] |
Art. 4. Per ottenere la concessione dei contributi, gli Istituti storici della Resistenza trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno le relative domande corredate di un [...] |
Art. 5. Per l'esercizio finanziario 1980, le domande di contributo, corredate dai relativi programmi, della relazione esplicativa e di ogni altra documentazione necessaria, vengono trasmesse alla Giunta [...] |
Art. 6. (Omissis) |
§ 2.5.7 - L.R. 23 maggio 1980, n. 24. [1]
Erogazione dei contributi annuali a sostegno degli Istituti storici della Resistenza in Liguria e per le attività di ricerca e di promozione educativa dagli stessi esercitate.
(B.U. 4 giugno 1980, n. 23 – S.O.).
La Regione interviene, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 4 dello Statuto a favore degli Istituti storici della Resistenza in Liguria e sostiene le attività di ricerca e di promozione educativa da essi svolte, per valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza, rimeditandolo nella sua operante attualità.
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi annuali a favore degli Istituti storici della Resistenza di cui all'art 1, giuridicamente riconosciuti od associati a istituti nazionali giuridicamente riconosciuti.
Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi suddetti è ripartito dalla Giunta regionale:
- per il 20 per cento in parti uguali fra tutti gli Istituti storici della Resistenza aventi le caratteristiche di cui al 1° comma a sostegno della loro attività;
- il restante 80 per cento è così suddiviso:
a) per il 40 per cento tra gli Istituti che svolgono attività di ricerca;
b) per il 60 per cento tra gli Istituti che svolgono attività editoriali, di diffusione e di promozione culturale in special modo nei confronti della scuola di ogni ordine e grado e dell'Università.
Alla concessione dei contributi annuali di cui all'art. 2 la Giunta regionale provvede secondo le modalità di assegnazione di cui all'articolo stesso e sulla base di programma di attività redatti dagli Istituti interessati.
Per ottenere la concessione dei contributi, gli Istituti storici della Resistenza trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno le relative domande corredate di un rendiconto dell'attività svolta, dei programmi per le attività di cui al secondo comma dell'articolo 2 che si intendono svolgere nell'anno successivo, di una dettagliata relazione esplicativa e di ogni altra documentazione ritenuta opportuna.
Per l'esercizio finanziario 1980, le domande di contributo, corredate dai relativi programmi, della relazione esplicativa e di ogni altra documentazione necessaria, vengono trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(Omissis) [2].
[1] Legge abrogata dall'art. 36 della
[2] Reca disposizioni finanziarie.