§ 2.5.6 - L.R. 22 aprile 1980, n. 21.
Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali in materia di musei di enti locali o di interessi locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:22/04/1980
Numero:21


Sommario
Art. 1.      La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di realizzare quale necessaria premessa per il suo ulteriore sviluppo socio-economico, una [...]
Art. 2.      La Regione, nel perseguire tali obiettivi
Art. 3.      I beni oggetto della catalogazione regionale sono tutti i beni mobili o immobili, singoli, d'insieme o in raccolta, in quanto patrimonio culturale e testimonianza della vita, della storia e [...]
Art. 4.      L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali viene condotta con criteri scientificamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei beni stessi, e in collaborazione [...]
Art. 5.      La Regione, attraverso le proprie strutture
Art. 6.      I documenti inventariali quali schede, fotografie, microfilms, materiale iconografico e vario, sono conservati presso l'ufficio regionale ed il centro del sistema competenti
Art. 7.      Al fine di favorire la partecipazione consapevole e creativa dei cittadini all'organizzazione socio-economica e civile della Regione, i musei degli enti locali e di interesse locale si intendono [...]
Art. 8.      Gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, provvedono all'istituzione e al funzionamento dei musei, [...]
Art. 9.      Gli enti locali, ispirandosi nella loro autonomia ad uno schema di tipo di regolamento regionale, adottano un regolamento dei musei di loro competenza, garantendone la massima possibilità di [...]
Art. 10.      I sistemi museali istituiti dagli enti locali svolgono attività di coordinamento, ricerca e diffusione relative ai beni culturali raccolti nei musei e comunque di tutti quelli indicati all'art. [...]
Art. 11.      Presso ciascun museo un'apposita commissione, nominata dagli enti locali interessati, esprime pareri circa gli indirizzi per la gestione del museo stesso degli enti proprietari
Art. 12.      La Regione nell'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento previste dall'art. 1 della presente legge
Art. 13.      La Regione, nei limiti degli stanziamento di bilancio, sostiene spese ed eroga contributi per l'individuazione, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali sul [...]
Art. 14.      La Regione, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla L.R. 24 dicembre 1979, n. 50, approva il programma pluriennale per i musei di enti locali o di interesse locale e per la [...]
Art. 15.      Il programma viene trasmesso a tutti gli enti locali e a tutti i soggetti proprietari di musei di interesse locale, i quali entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto delle indicazioni [...]
Art. 16. 
Art. 17.      In attesa della legge regionale prevista dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, [...]
Art. 18.      (Omissis)


§ 2.5.6 - L.R. 22 aprile 1980, n. 21. [1]

Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali in materia di musei di enti locali o di interessi locale.

(B.U. 7 maggio 1980, n. 19).

 

TITOLO I

FINALITA'

 

Art. 1.

     La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di realizzare quale necessaria premessa per il suo ulteriore sviluppo socio-economico, una maggiore conoscenza della organizzazione umana regionale e della sua evoluzione, promuove la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale riferito alla realtà geografico-territoriale e storica della Liguria.

     A tal fine promuove, indirizza a coordina l'individuazione, la inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e ambientali di interesse regionale e comunque di sua competenza ai sensi della legislazione vigente e, raccogliendo ogni tipo di testimonianza ad essi riferita, istituisce il relativo catalogo; favorisce la funzione educativa e l'uso didattico di tali beni; interviene a sostegno della realizzazione dei programmi di divulgazione predisposti dagli enti locali, finalizzati alla crescita civile ed intellettuale dei cittadini liguri e del loro rapporto con l'ambiente storico e naturale.

     Promuove, inoltre, l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei musei in sistemi coordinati con la corrispondente organizzazione delle biblioteche di enti locali o di interesse locale di cui agli art. 8 e 9 della L.R. 20 dicembre 1978, n. 61.

 

     Art. 2.

     La Regione, nel perseguire tali obiettivi:

     - opera d'intesa con gli enti locali e con i competenti organi centrali e periferici dello Stato;

     - promuove la partecipazione degli enti, delle istituzioni e delle associazioni culturali o di promozione culturale;

     - stabilisce rapporti di collaborazione con la scuola di ogni ordine e grado, con gli istituti di ricerca e con l'Università, stipulando apposite convenzioni.

 

TITOLO II

CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI

 

     Art. 3.

     I beni oggetto della catalogazione regionale sono tutti i beni mobili o immobili, singoli, d'insieme o in raccolta, in quanto patrimonio culturale e testimonianza della vita, della storia e delle tradizioni delle popolazioni liguri.

     Tali beni possono essere così raggruppati:

     - naturali e naturalistici;

     - paesistici, architettonici e organistici;

     - archeologici;

     - etnografici, antropologici, linguistici e musicali;

     - storici, artistici e iconografici;

     - bibliografici;

     - archivistici.

 

     Art. 4.

     L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali viene condotta con criteri scientificamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei beni stessi, e in collaborazione con gli enti locali, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, con l'Istituto centrale per il restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche, con l'Istituto centrale per la patologia del libro nonché con gli uffici centrali e periferici dello Stato ed in particolare con il Comitato regionale per i beni culturali, secondo le competenze determinate dalla legislazione vigente.

 

     Art. 5.

     La Regione, attraverso le proprie strutture:

     - cura la diffusione dei criteri metodologici e il coordinamento delle attività di individuazione, inventariazione e catalogazione;

     - cura la redazione, l'aggiornamento e la conservazione dei dati raccolti e del materiale documentario:

     - provvede alla diffusione dei dati e del materiale di catalogo e alla progettazione e realizzazione delle eventuali relative pubblicazioni, anche in collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con gli uffici periferici dello Stato.

 

     Art. 6.

     I documenti inventariali quali schede, fotografie, microfilms, materiale iconografico e vario, sono conservati presso l'ufficio regionale ed il centro del sistema competenti.

     Tale documentazione è pubblica e la relativa consultazione è disciplinata da apposito regolamento.

 

TITOLO III

I MUSEI: COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 7.

     Al fine di favorire la partecipazione consapevole e creativa dei cittadini all'organizzazione socio-economica e civile della Regione, i musei degli enti locali e di interesse locale si intendono organizzati come servizio culturale e pubblico rivolto allo sviluppo delle conoscenze, degli studi e della educazione permanente e realizzano le proprie attività attraverso:

     - la conservazione dei beni culturali nel loro contesto territoriale originario e la loro raccolta;

     - la ricerca scientifica nel settore dei beni culturali ed ambientali;

     - le iniziative volte a promuovere la diffusione della conoscenza dei beni culturali e ambientali in tutte le loro forme e manifestazioni sul territorio regionale [2].

 

     Art. 8.

     Gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale e compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, provvedono all'istituzione e al funzionamento dei musei, formulano proposte alla Regione circa l'individuazione della localizzazione dei Centri dei sistemi museali e provvedono alla formazione dei sistemi stessi, stanziano le somme necessarie nel proprio bilancio. In particolare, assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'incremento e alla conservazione del patrimonio culturale, all'espletamento dei servizi del museo e all'attuazione dei relativi programmi.

 

     Art. 9.

     Gli enti locali, ispirandosi nella loro autonomia ad uno schema di tipo di regolamento regionale, adottano un regolamento dei musei di loro competenza, garantendone la massima possibilità di accesso e utilizzazione in relazione alle esigenze dei lavoratori per quanto concerne il tempo libero e le necessità didattiche delle istituzioni scolastiche.

 

     Art. 10.

     I sistemi museali istituiti dagli enti locali svolgono attività di coordinamento, ricerca e diffusione relative ai beni culturali raccolti nei musei e comunque di tutti quelli indicati all'art. 3 della presente legge.

     I sistemi sono costituiti da musei collegati tra di loro, presso uno dei quali funziona il centro organizzativo del sistema che provvede direttamente alle operazioni scientifiche e tecniche di individuazione, inventariazione e catalogazione dei beni culturali, ambientali di cui all'art. 4 e al coordinamento con i sistemi bibliotecari di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 20 dicembre 1978, n. 61.

 

     Art. 11.

     Presso ciascun museo un'apposita commissione, nominata dagli enti locali interessati, esprime pareri circa gli indirizzi per la gestione del museo stesso degli enti proprietari.

     La Commissione è composta:

     a) da rappresentanze degli enti locali interessati elette in modo da garantire la presenza delle minoranze dei vari consigli;

     b) da un'adeguata rappresentanza dei consigli scolastici distrettuali;

     c) dal direttore del museo e da un'adeguata rappresentanza del personale scientifico e tecnico del museo stesso.

     Gli enti locali interessati possono disporre indennità a titolo di rimborso spese ai componenti dei cui alle lett. a) e b) del presente comma, fatte salve le vigenti norme per quanto riguarda il proprio personale.

 

TITOLO IV

I MUSEI: COMPITI DELLA REGIONE

 

     Art. 12.

     La Regione nell'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento previste dall'art. 1 della presente legge:

     1) elabora i criteri di metodo validi su tutto il territorio per il restauro, la manutenzione, la conservazione, la protezione e la vigilanza sui beni culturali in collegamento e in collaborazione con analoghe iniziative dei competenti organi dello Stato;

     2) coordina le iniziative degli enti locali e individua la localizzazione dei centri dei sistemi musicali; l'individuazione è effettuata dalla Giunta regionale sulla base dei criteri contenuti nel programma pluriennale di cui all'art. 14;

     3) promuove l'acquisizione pubblica dei beni culturali di interesse locale;

     4) promuove e organizza nel quadro della vigente disciplina in materia di formazione professionale, la formazione e l'aggiornamento di personale addetto ai musei e alle attività di conservazione e catalogazione dei beni culturali.

 

     Art. 13.

     La Regione, nei limiti degli stanziamento di bilancio, sostiene spese ed eroga contributi per l'individuazione, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali sul territorio regionale: eroga contributi per:

     1) l'istituzione e la ristrutturazione dei musei di enti locali o di interesse locale, ivi compresi l'acquisto i beni e attrezzature e la esecuzione di opere di manutenzione necessarie alle esigenze conservative e di sicurezza. L'istituzione di nuovi musei viene promossa tenuto conto del programma di cui all'art. 14 della presente legge;

     2) il funzionamento dei centri dei sistemi museali con particolare riferimento all'acquisto di attrezzature e arredi, all'attuazione di iniziative di ricerca e di divulgazione;

     3) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei di enti locali o di interesse locale, nonché dei beni elencati all'art. 3;

     4) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei ivi compresi la compilazione di inventari e cataloghi scientifici; la divulgazione delle iniziative culturali e scientifiche anche attraverso attività editoriali;

     5) la creazione, l'organizzazione di laboratori di conservazione e restauro, di centri didattici all'interno dei musei con l'impiego degli audiovisivi e delle nuove tecniche di documentazione e di animazione;

     6) la promozione di iniziative svolte in collegamento con organismi dello Stato, con altri enti pubblici e con altri enti, istituzioni o forme associative di base, atte a caratterizzare i musei come servizi culturale pubblici polivalenti, con particolare riferimento alla loro funzione formativa ed educativa;

     7) l'organizzazione di mostre e manifestazioni in rapporto ai compiti di promozione culturale propri dei musei.

 

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI CONTRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 14.

     La Regione, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla L.R. 24 dicembre 1979, n. 50, approva il programma pluriennale per i musei di enti locali o di interesse locale e per la catalogazione dei beni culturali e ambientali.

     Il programma indica gli obiettivi e i metodi di coordinamento delle attività della Regione e degli enti locali, i criteri di massima per la localizzazione dei centri dei sistemi museali e per la concessione e l'utilizzazione di contributi regionali.

 

     Art. 15.

     Il programma viene trasmesso a tutti gli enti locali e a tutti i soggetti proprietari di musei di interesse locale, i quali entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto delle indicazioni contenute nel programma regionale, devono presentare domanda alla Regione per ottenere i contributi allegando una relazione che documenti l'attività svolta, l'utilizzazione dei contributi ottenuti nell'anno precedente, nonché il successivo programma operativo e finanziario con specificazione annuale [3].

     La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, del parere espresso dal comune territorialmente competente per quanto riguarda i musei di interesse locale e dei criteri contenuti nel programma, concede i contributi [4].

 

TITOLO I

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 16. [5]

     ll primo programma pluriennale ha decorrenza dall'anno 1982.

     Per l'anno 1980 gli enti locali e i soggetti proprietari di musei di interesse locale presentano le domande di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale concede i contributi sulla base di criteri approvati dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

 

     Art. 17.

     In attesa della legge regionale prevista dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, gli enti indicati alle lett. a) e b) del 1° comma dello stesso articolo provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla inventariazione dei beni culturali di loro pertinenza, separatamente dagli altri beni.

     Entro i successivi trenta giorni il comune interessato prende atto delle operazioni di cui al precedente comma con apposita deliberazione che viene trasmessa alla Giunta regionale per i fini previsti dal titolo II della presente legge.

     Il comune provvede inoltre alle successive operazioni di catalogazione dei suddetti beni.

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal 1° comma del presente articolo, gli enti di cui al 1° comma e, successivamente, le unità sanitarie locali presso le quali i beni sono ubicati, secondo le disposizioni dei Comuni competenti, assicurano un'adeguata fruizione ed uso dei beni stessi da parte del pubblico.

     Le operazioni di cui ai commi 1° e 2° sono altresì effettuate anche nei confronti dei beni acquisiti dagli enti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [6].


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1981, n. 34.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1981, n. 34.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1981, n. 34.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1981, n. 34.

[6] Reca disposizioni finanziarie.