§ 2.3.58 - L.R. 14 marzo 2006, n. 5.
Contributi regionali per favorire l’attività delle pubbliche assistenze liguri.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:14/03/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Contributi)
Art. 3.  (Domande di concessione dei contributi)
Art. 4.  (Entità del contributo)
Art. 5.  (Divieto di cumulo)
Art. 6.  (Norma transitoria)
Art. 7.  (Norma finanziaria)


§ 2.3.58 - L.R. 14 marzo 2006, n. 5.

Contributi regionali per favorire l’attività delle pubbliche assistenze liguri.

(B.U. 22 marzo 2006, n. 3)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. Al fine di sostenere e potenziare l’attività delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto ammalati in Liguria e delle Associazioni di volontari donatori di sangue che hanno sede e gestiscono unità di raccolta nel territorio regionale la Regione concede contributi per le sedi delle organizzazioni medesime [1].

 

     Art. 2. (Contributi)

     1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi alle Pubbliche Assistenze, alle Pubbliche Assistenze Misericordia e alle organizzazioni che svolgono attività di trasporto ammalati e alle Associazioni di volontari donatori di sangue iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) per [2]:

     a) l’acquisto di immobili destinati all’esercizio della loro attività;

     b) la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione dei locali nonché la sostituzione, l’adeguamento e la messa a norma degli impianti tecnologici.

     2. I contributi di cui al comma 1 lettera b) sono concessi altresì ai Comitati Locali della Croce Rossa Italiana con sede in Liguria iscritti nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/1992.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalità e i tempi per la rendicontazione e ripartisce gli stanziamenti di bilancio tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

 

     Art. 3. (Domande di concessione dei contributi)

     1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate ai competenti uffici regionali annualmente, compatibilmente con le risorse di bilancio [3].

     2. Il Dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda e i relativi allegati.

     3. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande il Dirigente comunica ai richiedenti l’esito dell’istruttoria.

 

     Art. 4. (Entità del contributo)

     1. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Tale spesa non può superare l’importo di 100.000 euro.

 

     Art. 5. (Divieto di cumulo)

     1. I contributi concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dallo Stato o dalla Regione.

 

     Art. 6. (Norma transitoria)

     1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri di cui all’articolo 2, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate entro novanta giorni dalla approvazione della suddetta deliberazione.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 47.

[2] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 47.

[3] Comma già modificato dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36.