§ 2.3.24 - L.R. 3 giugno 1986, n. 11.
Contributi di sostegno per il funzionamento degli enti nazionali che perseguono, a livello nazionale, la tutela e la promozione sociale dei mutilati, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:03/06/1986
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Concessione dei contributi).
Art. 3.  (Modalità di presentazione della domanda).
Art. 4.  (Norma transitoria).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 2.3.24 - L.R. 3 giugno 1986, n. 11.

Contributi di sostegno per il funzionamento degli enti nazionali che perseguono, a livello nazionale, la tutela e la promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati.

(B.U. 18 giugno 1986, n. 25).

 

Art. 1. (Finalità).

     La regione Liguria, al fine di consentire il potenziamento dei compiti istituzionali degli Enti nazionali a struttura associativa, dotati di personalità giuridica di diritto privato, che svolgono attività di tutela e di promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati, concede contributi alle sedi regionali degli stessi Enti.

 

     Art. 2. (Concessione dei contributi).

     I contributi di cui al precedente articolo vengono ripartiti dalla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, nella misura massima del 60 per cento dello stanziamento di bilancio destinato allo scopo.

     Il suddetto riparto viene effettuato in quota fissa in base al numero degli Enti ammissibili al contributo.

     La residua disponibilità viene concessa dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenendo conto del rilievo regionale delle attività che, entro il 31 ottobre dell'anno in corso, sono segnalate, con motivata istanza, dagli Enti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. (Modalità di presentazione della domanda).

     Per ottenere i contributi regionali gli enti di cui all'articolo 1, devono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda con l'indicazione del numero degli iscritti, corredata dal programma di attività dello stesso anno, nonché dalla relazione sull'utilizzazione dei contributi nel precedente esercizio.

     La Giunta regionale, qualora rilevi che le attività svolte in relazione alla parte di contributo previsto al terzo comma dell'articolo 2 non sono conformi a quelle segnalate, può ridurre l'entità dei contributi o non disporre l'assegnazione dei contributi stessi.

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis).