Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 01/03/2011 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione del Capo V del Titolo II della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule)) |
Art. 3. (Norme transitorie e finali) |
Art. 4. (Abrogazione di norme) |
Art. 5. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 2.1.128 - L.R. 1 marzo 2011, n. 2.
Costituzione dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
(B.U. 2 marzo 2011, n. 4)
Art. 1. (Sostituzione del Capo V del Titolo II della
1. (Omissis) [1].
Art. 2. (Modifiche alla
1. (Omissis) [2].
Art. 3. (Norme transitorie e finali)
1. La presente legge, a seguito della costituzione dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ai sensi dell’articolo 28 della
2. Ai fini dell’ottenimento del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, il processo istruttorio, di cui agli articoli 13 e 14 del
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia conclude la fase istruttoria, predisponendo la domanda di cui all’articolo 14 del
4. La Giunta, acquisito il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare sulla documentazione trasmessa dall’Agenzia, da rendersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso, provvede a inoltrare al Ministero la richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
5. La costituzione dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è fissata dalla data del riconoscimento di istituto scientifico disposto con decreto del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione. Da questa data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti definitivamente al nuovo soggetto giuridico.
6. L’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è tenuto a garantire la continuità dei percorsi di assunzione, attualmente in corso presso l’Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro in applicazione della
7. Fino alla data di nomina del Direttore generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro, il corrente svolgimento delle funzioni di direzione amministrativa e sanitaria è assicurato dai Direttori generali, sanitari e amministrativi in carica.
8. In sede di prima nomina dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro non si applica il limite di età previsto dall’articolo 41, comma 3, della
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, d’intesa con il Rettore, alle modifiche al protocollo generale d’intesa Regione-Università conseguenti al riassetto dell’attività di trapianto di cui dell’articolo 28 ter, comma 4, lettera d), della
10. Le espressioni “Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino” e “Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro” ovunque ricorrano nelle leggi regionali sono sostituite dall’espressione “IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”.
Art. 4. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 3, 4, 5, 9 della
b) l’articolo 3, comma 1 bis, e l’articolo 10 della
c) il Capo I del Titolo V della
d) l’articolo 3, comma 2, lettera a), e l’articolo 10, commi 2, lettera a), e 4 della
Art. 5. (Dichiarazione di urgenza)
(Omissis)
[1] Sostituisce il Capo V del Titolo II della
[2] Modifica il comma 3 dell'art. 3 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della