§ 5.1.46 - L.R. 26 aprile 1985, n. 27.
Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:26/04/1985
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Diritti dell'utente).
Art. 3.  (Interventi della Regione).
Art. 4.  (Compiti delle Unità sanitarie locali).
Art. 5.  (Diritto all'informazione).
Art. 6.  (Diritto al ricovero).
Art. 7.  (Adeguatezza degli interventi diagnostici e terapeutici).
Art. 8.  (Diritto di conoscere lo stato di salute e le prospettive terapeutiche).
Art. 9.  (Rapporto tra strutture sanitarie e medico di fiducia).
Art. 10.  (Diritto all'assistenza religiosa).
Art. 11.  (Partecipazione delle associazioni di volontariato).
Art. 12.  (Trattamento sanitario con rischio).
Art. 13.  (Diritti dei degenti che necessitano di particolare assistenza).
Art. 14.  (Reciproca correttezza fra utenti ed operatori).
Art. 15.  (Diritto delle partorienti).
Art. 16.  (Rimostranze e osservazioni degli utenti).
Art. 17.  (Intervento del Difensore Civico).
Art. 18.  (Ordini e collegi professionali).
Art. 19.  (Ulteriori competenze della Regione).
Art. 20.  (Pubblicità).
Art. 21.  (Ambito di applicazione della legge).


§ 5.1.46 - L.R. 26 aprile 1985, n. 27.

Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie.

(B.U. 15 maggio 1985, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     In attuazione dei principi e delle finalità indicate dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, dall'articolo 4 dello Statuto della Regione Liguria e dall'articolo l della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove il pieno riconoscimento e la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale.

     Le Unità sanitarie locali assicurano il riconoscimento e la tutela dei diritti degli utenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Diritti dell'utente).

     I diritti di cui all'articolo 1 comprendono, in particolare:

     a) il rispetto della dignità sociale, del pudore, delle convinzioni religiose e politiche della persona;

     b) l'osservanza delle norme di igiene e profilassi, di pulizia e sicurezza degli ambienti, delle attrezzature e dei servizi igienici;

     c) le prestazioni sollecite ed in misura adeguata, da parte degli operatori addetti, dei servizi volti al soddisfacimento delle necessità assistenziali e delle esigenze di igiene personale, in particolare per gli utenti non autosufficienti;

     d) la libera scelta del luogo di diagnosi e cura nei limiti dell'organizzazione del servizio sanitario nazionale;

     e) l'accoglienza dignitosa in ambienti idonei e confortevoli;

     f) l'adeguata prestazione di cura e di assistenza diurna e notturna;

     g) l'adeguata informazione circa l'organizzazione dei servizi e le attribuzioni degli operatori;

     h) l'adeguata informazione sul proprio stato di salute, sulle terapie e sugli interventi da effettuare.

 

     Art. 3. (Interventi della Regione).

     La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di intervento in materia di edilizia sanitaria e sociale, dei finanziamenti annuali in conto capitale ed in relazione al Piano sanitario regionale, propone al Consiglio regionale, su richiesta delle Unità sanitarie locali, interventi specifici atti a garantire nei luoghi di degenza ambienti con un limitato numero di posti letto, un adeguato numero di servizi igienici, nonché locali da destinare ad attività di relazione familiare e sociale.

 

     Art. 4. (Compiti delle Unità sanitarie locali).

     Le Unità sanitarie locali erogano le prestazioni di cui all'articolo 2 verificando la corrispondenza delle stesse alle esigenze degli utenti.

     Al fine di cui al precedente comma le Unità sanitarie locali adottano le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo.

     Il Comitato di gestione presenta annualmente all'assemblea generale una relazione sull'attività svolta, riferita in particolare all'applicazione della presente legge e ne dà comunicazione alla Regione.

 

     Art. 5. (Diritto all'informazione).

     Gli utenti hanno diritto di ottenere informazioni complete sulle attribuzioni degli operatori incaricati di funzioni attinenti le esigenze degli utenti stessi.

     Il personale in servizio deve essere dotato di un cartellino visibile di riconoscimento, che indichi il nominativo e la qualifica dell'operatore, al fine di assicurare l'identificazione da parte dell'utente.

 

     Art. 6. (Diritto al ricovero).

     Le Unità sanitarie locali predispongono, sulla base di uno schema tipo emanato dalla Giunta regionale, un regolamento per la disciplina delle modalità di accettazione e di ricovero, nonché per l'avviamento ai reparti di degenza, al fine di assicurare che il ricovero avvenga sulla base di una reale esigenza clinica, tenuto anche conto della gravità del paziente.

     Le Unità sanitarie locali forniscono inoltre alle Pubbliche assistenze adeguate indicazioni sui servizi dei singoli stabilimenti ospedalieri.

 

     Art. 7. (Adeguatezza degli interventi diagnostici e terapeutici).

     Le Unità sanitarie locali assicurano adeguati e solleciti interventi diagnostici e terapeutici durante la degenza ospedaliera e disciplinano mediante apposito regolamento:

     a) la frequenza minima giornaliera e settimanale delle visite mediche da parte dei primari, degli aiuti e degli assistenti;

     b) il livello di assistenza infermieristica nei singoli reparti;

     c) la durata di attività giornaliera e settimanale dei servizi di diagnosi e cura;

     d) l'organizzazione delle visite di specialisti di altri reparti o servizi;

     e) l'organizzazione del lavoro negli uffici, nei servizi e nei presidi in relazione alle esigenze degli utenti.

 

     Art. 8. (Diritto di conoscere lo stato di salute e le prospettive terapeutiche).

     L'utente ha diritto di ottenere dal medico responsabile un'informazione adeguata riguardante la diagnosi, anche provvisoria e la prognosi in termini comprensibili per il richiedente. Il medico responsabile regola il proprio comportamento sui principi del codice di deontologia medica.

     L'utente può indicare le persone di propria fiducia cui deve essere fornita l'informazione sul proprio stato di salute.

     Le dichiarazioni dell'utente agli operatori nonché le indagini e i trattamenti cui egli è stato sottoposto hanno carattere riservato.

     Nell'ambito delle strutture ospedaliere sono stabiliti i giorni e le ore in cui i sanitari forniscono informazioni sullo stato di salute del degente. Gli orari devono, di massima, tener conto delle esigenze dei richiedenti le informazioni.

 

     Art. 9. (Rapporto tra strutture sanitarie e medico di fiducia).

     Il medico di fiducia, in accordo con l'interessato, ha diritto di accedere alle strutture sanitarie cui lo stesso è assistito e di consultarsi con i medici della struttura per una migliore conoscenza reciproca degli elementi utili alla diagnosi e alla cura.

     All'atto della dimissione del degente, il responsabile della divisione o altro sanitario autorizzato fornisce una relazione scritta per il medico di fiducia, con ogni utile indicazione sullo stato di salute e, in particolare, sul decorso clinico, sui principali accertamenti praticati e loro risultanze, sulle conclusioni diagnostiche e di prognosi e sulle eventuali indicazioni terapeutiche.

 

     Art. 10. (Diritto all'assistenza religiosa).

     Le Unità sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano presso le strutture sanitarie l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.

 

     Art. 11. (Partecipazione delle associazioni di volontariato).

     Al fine di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale la Regione e le Unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, favoriscono l'inserimento e l'attività del volontariato.

     Per i fini di cui alla presente legge la Regione e le Unità sanitarie locali promuovono periodici incontri con enti di assistenza, con associazioni di volontariato e con comitati di partecipazione.

 

     Art. 12. (Trattamento sanitario con rischio).

     Fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, gli accertamenti ed i trattamenti sanitari che comportino un rischio per l'integrità psico-fisica delle persone devono essere attuati, salvo i casi di necessità, con il consenso dell'utente o di chi lo rappresenti per legge, preventivamente informato.

     La sperimentazione clinica va sempre effettuata con il consenso dell'utente preventivamente informato.

     Qualora l'utente rifiuti il consenso per un accertamento o per un trattamento ritenuto indispensabile il medico responsabile della divisione o del servizio richiede il rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell'interessato o di chi lo rappresenti per legge.

     Qualora l'utente sia un minore e chi lo rappresenti per legge neghi il proprio consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche od assistenziali, il medico che ritenga tale scelta pregiudizievole per il minore chiede l'intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 333 del codice civile.

 

     Art. 13. (Diritti dei degenti che necessitano di particolare assistenza). [1]

     Al fine di assicurare una particolare assistenza ai degenti con ridotta autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni fisiologiche e comunque a quelli di età superiore ai settantacinque anni, negli ospedali, cliniche universitarie o case di cura convenzionate con la Regione è sempre consentito, anche in deroga agli orari ordinari di visita, l'accesso ad un familiare o ad altra persona volontariamente disponibile, anche nel quadro dell'attività delle associazioni di volontariato.

     La direzione sanitaria impartisce le necessarie disposizioni per rendere compatibile quanto previsto dal comma 1 con le esigenze organizzative dei singoli reparti.

     La direzione sanitaria adotta particolari attenzioni ed accorgimenti nei confronti della persona morente e dei suoi familiari, al fine di garantire umanità e dignità alla fase terminale della malattia, al decesso e al dopo decesso.

 

     Art. 14. (Reciproca correttezza fra utenti ed operatori).

     L'utente è tenuto ad utilizzare le strutture sanitarie nel pieno rispetto dei diritti degli altri utenti e degli operatori concorrendo, con la propria disponibilità, ad assicurare un sereno uso per sé e per gli altri della struttura stessa.

     In ogni caso il comportamento, sia degli utenti che degli operatori, deve essere sempre ispirato ad un corretto rapporto.

     Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento del personale la Regione e le Unità sanitarie locali promuovono iniziative atte a favorire anche lo sviluppo delle conoscenze nel campo sociale da parte degli operatori sanitari.

 

     Art. 15. (Diritto delle partorienti).

     Nelle divisioni di ostetricia è consentito ad un familiare, o ad una persona di fiducia, di assistere al parto e deve essere assicurata, ove possibile, la permanenza del neonato accanto alla puerpera.

 

     Art. 16. (Rimostranze e osservazioni degli utenti).

     Al fine di stabilire un corretto rapporto tra gli utenti e le Unità sanitarie locali e di eliminare eventuali disfunzioni gli utenti possono presentare le proprie rimostranze e osservazioni relative al funzionamento degli uffici, dei servizi e dei presidi agli operatori dipendenti o convenzionati con l'Unità sanitaria locale.

     Gli utenti che, avendo contestato nei modi di cui al comma precedente, non ritengano esaurienti le spiegazioni ricevute possono rivolgere reclamo scritto al Presidente del Comitato di gestione dell'Unita sanitaria locale attraverso il personale addetto alla struttura, che provvede all'immediato inoltro ed al rilascio all'interessato di una ricevuta attestante la data di presentazione.

     Il Presidente del Comitato di gestione provvede sul reclamo, sentito il coordinatore sanitario ed il coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione.

 

     Art. 17. (Intervento del Difensore Civico).

     Il Difensore Civico, istituito ai sensi della legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'articolo 16, secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di gestione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 16, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

     Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore alla sanità.

     Il difensore Civico segnala al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo i invitando il Comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti delle accertate irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che le hanno determinate.

     In caso di inerzia del Comitato di gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta regionale per gli opportuni provvedimenti.

     Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico invia una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della relazione al Consiglio regionale, rendendolo edotto delle iniziative eventualmente promosse per evitare il ripetersi di irregolarità o di disfunzioni.

 

     Art. 18. (Ordini e collegi professionali).

     Per i fini di cui alla presente legge la Regione e le Unità sanitarie locali instaurano rapporti di collaborazione con gli ordini ed i collegi professionali.

 

     Art. 19. (Ulteriori competenze della Regione).

     La Giunta regionale, in concomitanza con la relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dà comunicazione della presente legge, sottolineando i principali problemi emersi e le eventuali iniziative adottate.

     A tal fine le Unità sanitarie locali trasmettono alla Regione una relazione annuale.

 

     Art. 20. (Pubblicità).

     La Giunta regionale delibera le modalità atte a garantire che in ogni ufficio, servizio e presidio sia fornita adeguata pubblicità alla presente legge, alle norme regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, nonché pubblicità alle mansioni specifiche del personale e ai principali diritti e doveri degli utenti.

 

     Art. 21. (Ambito di applicazione della legge).

     Le norme della presente legge si applicano, nel rispetto della vigente normativa e in quanto compatibili, agli istituti sanitari di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a strutture universitarie convenzionate, a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e a strutture private.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 23 novembre 1992, n. 34.